4.12. Considerazioni conclusive.

E' il momento di fare sintesi, e di ridurre ad unita' l'insieme dei dati emersi dalla trattazione sin qui svolta, analizzando brevemente i risultati dell'indagine, che ci siamo proposti di effettuare, finalizzata a verificare se, e come, l'intesa ebraica sia stata in grado di tutelare la specificita' delle esigenze e delle caratteristiche dell'ebraismo, rispettando peraltro, nel contempo, anche la parita' e l'uguaglianza dei diritti di tutti i cittadini e di tutte le confessioni1.

Se, a causa della notevole complessita' strutturale dell'intesa ebraica, la nostra indagine ha richiesto uno svolgimento particolarmente ampio e diffuso, qui, invece, ormai giunti al momento di "tirare le fila" del nostro discorso, una certa concisione addirittura s'impone, dal momento che gia' dall'intera trattazione svolta nelle pagine che precedono e' potuto emergere con sufficiente chiarezza, ne siamo convinti, come l'intesa dello Stato con l'Unione delle comunita' ebraiche sia riuscita a dare una risposta piu' che soddisfacente a tutte le esigenze speciali di tutela sottese a quelle peculiarita' che costituiscono l'essenza stessa della identita' degli ebrei e dell'ebraismo.

A questo proposito, vengono qui in rilievo, in primo luogo, quelle disposizioni del testo pattizio che, come abbiamo avuto modo di vedere ampiamente2, assurgono al rango di vere e proprie norme di "identita' religiosa"3, proprio perche' poste a presiD-o della esplicazione concreta del diritto di liberta' religiosa - inteso tanto sul piano puramente individuale, quanto su quello collettivo - nell'attuale societa' italiana, in relazione alle specifiche esigenze del culto ebraico.

Pensiamo, a titolo di esempio, al diritto al riposo sabbatico ed all'astensione dal lavoro nelle principali festivita' ebraiche, finalmente riconosciuto e tutelato, nel modo piu' pieno, dalle disposizioni dell'intesa, come ugualmente garantito, del resto, e' il diritto di osservare le prescrizioni rituali in materia alimentare nell'ambito delle istituzioni segreganti, mentre altre norme assicurano, nell'ambito dell'ordinamento statuale, il rispetto dei tradizionali princi'pi ebraici della perpetuita' delle sepolture, della macellazione rituale degli animali le cui carni siano destinate all'alimentazione, e della prestazione del giuramento a capo coperto. In questo stesso senso, poi, un'altra disposizione assolutamente di spicco dell'intesa ebraica - come dimostra lo spazio che, nell'arco della trattazione, abbiamo ad essa dedicato4 -, e' quella relativa alla celebrazione religiosa del matrimonio, la quale, al di la' dell'ancora non sopito dibattito dottrinale circa l'esistenza di un autonomo "matrimonio ebraico", segna, in ogni caso, un netto recupero della dimensione religiosa della celebrazione dello stesso, inserendosi cosi' anch'essa, a pieno titolo, nel processo volto all'eliminazione degli ostacoli - di diritto, ma anche di fatto5 - che per lungo tempo, e fino alla stipulazione dell'intesa, si sono frapposti al godimento ed alla libera fruizione di quella che, da parte dei piu' autorevoli esponenti della dottrina ebraica, e' stata significativamente definita come la "liberta' religiosa intesa in senso ebraico"6.

Nel primo capitolo, abbiamo avuto modo di constatare come l'aspetto strettamente religioso costituisca soltanto una delle molteplici sfaccettature dell'ebraismo, a cui soggiace una vasta e composita realta' sociale ed istituzionale che si presenta, nel complesso, assai articolata7. Anche riguardata sotto questo specifico profilo, l'intesa ebraica e' riuscita ad introdurre, nell'attuale ordinamento, qualcosa di assolutamente "rivoluzionario" rispetto al sistema precedente, andando oltre la dimensione meramente religiosa, mediante una sapiente ed accorta opera di valorizzazione di alcuni aspetti della realta' ebraica che - pur nella loro inscindibilita' dagli aspetti stricto sensu religiosi -, sono piu' correttamente inquadrabili in quella dimensione socio-culturale che caratterizza il sostrato stesso su cui poggia l'ebraismo, "espressione storica di un gruppo definito"8.

A questo riguardo, basti pensare non soltanto alle norme sulla valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e artistico, culturale, ambientale e architettonico, archeologico, archivistico e librario dell'ebraismo italiano, poste a concreta salvaguardia della "identita' culturale"9 ebraica, ma, soprattutto, a quelle disposizioni che - unitamente allo strumento statutario -, hanno segnato il momento del recupero della liberta' e della autonomia organizzativa interna della realta' ebraica nel nostro Paese, dando una veste opportuna, nell'ordinamento, alla dimensione socio-istituzionale delle comunita' ebraiche, finalmente riconosciute come formazioni sociali originarie, deputate al soddisfacimento delle esigenze (non solo) religiose degli ebrei secondo la legge e la tradizione ebraiche. e', questo - ci sia consentito ribadirlo10 -, il "cuore pulsante" dell'intero testo pattizio, non tanto - o non solo - per il fatto che, tramite il rinvio all'ordinamento ebraico - operato con il riferimento alla legge ed alle tradizioni ebraiche -, e' stata riconosciuta la dimensione non solamente religiosa, ma anche assistenziale e culturale che l'ebraismo, tradizionalmente, si attribuisce11, ma soprattutto perche', in questo modo, lo Stato ha preso atto "del ruolo delle Comunita' ebraiche come elemento costitutivo di quel pluralismo religioso e sociale che sta alla base del vigente ordinamento costituzionale"12, restituendo all'ebraismo italiano anche quella che, a voler essere coerenti con la terminologia finora adottata, potremmo designare come la sua specifica "identita' istituzionale".

Riteniamo, inoltre, che dalla nostra analisi sia emerso abbastanza chiaramente anche un secondo, importantissimo aspetto dell'intesa ebraica, la quale, se e' riuscita a rispondere soddisfacentemente al complesso delle esigenze di tutela scaturenti dalle peculiarita' che fanno, dell'ebraismo, un unicum nella storia, cio' ha fatto, comunque, senza creare alcuna sorta di privilegio, o deroga, tale da ostacolare servizi o attivita' di interesse generale - come dimostra, per citare l'esempio piu' eclatante, la composizione data al contrasto sorto in seguito alla fissazione delle elezioni politiche del 1994 in coincidenza con la ricorrenza della Pasqua ebraica13 -, per cui, in definitiva, si puo' a buon diritto affermare che l'intesa dello Stato con l'Unione delle comunita' ebraiche italiane costituisce l'esempio paradigmatico di come, attraverso lo strumento pattizio, sia possibile attribuire a ciascuno il suo, ma pur sempre nel rispetto dei princi'pi della assoluta parita' dei cittadini e della imparzialita' ed aconfessionalita' del moderno Stato di diritto14: cio' costituisce il cuore stesso di quel pluralismo religioso nel rispetto della laicita' dello Stato che, come e' stato recisamente affermato dalla stesso Giudice della costituzionalita'15, si pone come un principio supremo del nostro attuale ordinamento costituzionale16.

Nel caso ebraico, si e' indubbiamente trattato di un'opera piuttosto delicata, data l'estrema complessita' dei problemi tecnico-giuridici, sollevati dalla reclamata peculiarita' di disciplina, che l'ebraismo italiano ha dovuto affrontare, e cercare di risolvere, attraverso la formulazione del testo pattizio, quasi sfidando se' stesso "nel provare al legislatore statale percorribile la strada e raggiungibile il traguardo di una armonica, equilibrata composizione dei tanti aspetti e valori in gioco", pur nella consapevolezza "che non esistono soluzioni giuridiche complete e perfette, se non in quanto siano astratte; che' la linearita' non e' conosciuta dalla completezza della realta' sociale e della storia"17: cio' che rende ancor piu' apprezzabile il risultato concreto a cui si e' giunti, in un riuscito equilibrio tra l'uguaglianza di fondo, assicurata dall'inquadramento della nuova disciplina pattizia della realta' ebraica negli schemi generali perseguiti dallo Stato nelle varie intese e nel nuovo Concordato18, ed il rispetto e la valorizzazione della diversita', intesa come una manifestazione, finalmente riconosciuta, della "liberta' di essere ebrei"19, "senza paura e senza discriminazioni, recepita come valore a prescindere dalla valutazione del merito"20.

Se - come abbiamo gia' avuto modo di rilevare21 -, il "diritto alla diversita'"22, ovverosia "il diritto che ciascun essere e ciascun gruppo ha di conservare la propria individualita' e di vederla dagli altri rispettata"23 costituisce, oggi, il necessario corollario del riconoscimento dell'uguaglianza sostanziale dei diritti24, l'istituto delle intese previsto dal terzo comma dell'art. 8 della Costituzione va considerato come "espressione del riconoscimento di un diritto nuovo sul piano della considerazione normativa, anche se oscuramente sentito sul piano morale e politico: il diritto di essere se' stessi"25.

In questa cornice ben si colloca l'intesa ebraica, che, con il riconoscimento del diritto di essere ebrei, e come tali poter liberamente vivere, viene a costituire - a nostro sommesso avviso, e per quanto si e' venuti sin qui dicendo -, il trait d'union tra il diritto di essere come gli altri, ed il dovere di essere se' stessi, un dovere, questo, che, trovando la propria origine nella insopprimibile sfera della coscienza - nel caso specifico, religiosamente orientata - di ogni civis-fidelis, non tollera percio' stesso alcuna obliterazione, se e' vero che, come ha sottolineato la Corte costituzionale, la liberta' di coscienza si configura, nell'attuale ordinamento, come il "principio creativo che rende possibile la realta' delle liberta' fondamentali dell'uomo"26.

Ormai al termine della nostra riflessione, ci sia consentito concludere con le parole di uno dei principali protagonisti dell'intesa ebraica, il cui pensiero riteniamo colga da vicino l'essenza di questa particolare intesa, sintetizzando mirabilmente, tra l'altro, non soltanto cio' che e' emerso dalla trattazione che precede, ma anche il senso stesso dell'intero nostro lavoro: "nell'intesa con lo Stato, l'ebraismo non compare ne' come una religione, ne' come una componente etnica, culturale, razziale, e tanto meno linguistica, della societa' italiana. Nell'intesa con lo Stato, l'ebraismo compare come un ordinamento giuridico, perche' l'intesa e' un incontro fra due ordinamenti. Il contenuto di questi ordinamenti non e' la commissione governativa, ne' il Governo, ne' la stessa Unione delle Comunita' israelitiche a definirlo, ma - per quanto riguarda la componente ebraica - e' dato dalla legge e dalla tradizione ebraiche, cosi' come sono e come saranno vissuti dalla componente ebraica della societa' italiana: a monte del dato giuridico, vi e' un dato sociale che s'impone, un fatto. E questo fatto, che condiziona i contenuti dell'ordinamento giuridico, e' la nostra identita'"27.

Note:

  1. V. supra, l'introduzione.Torna
  2. V. supra, § 4.4.Torna
  3. Cosi', G. Long, Le confessioni religiose "diverse dalla cattolica", cit., p. 214. Cfr. anche R. Botta, L'intesa con gli israeliti, cit., p. 115, e N. Colaianni, Confessioni religiose e intese, cit., p. 153.Torna
  4. V. supra, § 4.7.Torna
  5. Cfr. G. Fubini, Ebraismo italiano e problemi di liberta' religiosa, cit., p. 726.Torna
  6. Cosi', G. Disegni, Ebraismo e liberta' religiosa in Italia, cit., p. 133. Nello stesso senso, cfr. anche G. Fubini, Ebraismo italiano e problemi di liberta' religiosa, cit., p. 726.Torna
  7. Cfr. D. Tedeschi, Presentazione della intesa con lo Stato, cit., p. XVII.Torna
  8. Cosi', G. Sacerdoti, Liberta' religiosa e rapporti con le confessioni, cit., p. 129.Torna
  9. G. Long, Le confessioni religiose "diverse dalla cattolica", cit., p. 215.Torna
  10. V. supra, § 4.9.Torna
  11. Cfr. G. Sacerdoti, voce Comunita' israelitiche, cit., p. 6, e D. Tedeschi, Presentazione della intesa con lo Stato, cit., p. XVII.Torna
  12. G. Sacerdoti, Attuata l'intesa tra lo Stato italiano e le Comunita' ebraiche, cit., p. 820.Torna
  13. V. supra, § 4.4.Torna
  14. Cfr. G. Sacerdoti, Liberta' religiosa e rapporti con le confessioni, cit., p. 128.Torna
  15. Corte cost., sent. 203/1989, cit., cc. 1333 ss.Torna
  16. Cfr. G. Sacerdoti, Attuata l'intesa tra lo Stato italiano e le Comunita' ebraiche, cit., p. 822.Torna
  17. Cosi', R. Bertolino, ebraismo italiano e l'intesa con lo Stato, cit., pp. 581 s.Torna
  18. Cfr. G. Sacerdoti, Attuata l'intesa tra lo Stato italiano e le Comunita' ebraiche, cit., p. 822.Torna
  19. Cosi', G. Fubini, L'intesa, cit., p. 29.Torna
  20. G. Sacerdoti, Liberta' religiosa e rapporti con le confessioni, cit., p. 130.Torna
  21. V. supra, § 1.2.Torna
  22. Cosi', G. Disegni, Ebraismo e liberta' religiosa in Italia, cit., p. 138, e G. Fubini, La condizione giuridica dell'ebraismo italiano, cit., p. 118.Torna
  23. G. Fubini, Variazioni sull'art. 5 della Costituzione, cit., c. 201.Torna
  24. Cfr. G. Fubini, La condizione giuridica dell'ebraismo italiano, cit., p. 118.Torna
  25. Cosi', ancora G. Fubini, La condizione giuridica dell'ebraismo italiano, cit., p. 118.Torna
  26. Corte cost., sent. 467/1991, cit., p. 3807.Torna
  27. Cosi', G. Fubini, L'intesa, cit., p. 35.Torna

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