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ago 23, 2002 |
Storia millenaria,  |
redazione

Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri

Regio decreto,legge 7 settembre 1938, XVI, n. 1381

Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volonta' della nazione re d'Italia imperatore d'Etiopia

Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere; visto l'Art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926,iv, n. 100; sentito il consiglio dei ministri; sulla proposta del duce, primo ministro segretario di stato, ministro segretario di stato per l'interno; abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto,legge e' vietato agli stranieri ebrei di fissare stabile dimore nel regno, in Libia e nei possedimenti dell'Egeo.

Art. 2. Agli effetti del presente decreto,legge e' considerato ebreo colui che e' nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

Art. 3. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1 gennaio 1919 s'intendono ad ogni effetto revocate.

Art. 4. Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione del presente decreto,legge, si trovino nel regno, in Libia e nei possedimenti dell'Egeo e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1 gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del regno, della Libia e dei possedimenti dell'Egeo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno espulsi dal regno a norma dell'Art. 150 del testo unico delle leggi di p.s., previa l'applicazione delle pene stabilite dalla legge.

Art. 5. Le controversie che potessero sorgere nell'applicazione del presente decreto,legge saranno risolte, caso per caso, con decreto del ministro per l'interno, emesso di concerto con i ministri eventualmente interessati. Tale decreto non e' soggetto ad alcun gravame ne' in via amministrativa, ne' in via giurisdizionale. Il presente ente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale e sara' presentato al parlamento per la conversione in legge. Il duce, ministro per l'interno, proponente, e' autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a san rossore, addi' 7 settembre 1938,anno XVI

Vittorio Emanuele Mussolini

Regio decreto, legge 15 novembre 1938 , XVII, n. 1779

Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme gia' emanate per la difesa della razza nella scuola italiana

Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volonta' della nazione re d'Italia imperatore d'Etiopia

Veduto il r. Decreto,legge 5 settembre 1938,XVI, n. 1390; veduto il r. Decreto,legge 23 settembre 1938,XVI, n. 1630; veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare approvato con r. Decreto 5 febbraio 1928,vi, n. 877, e successive modificazioni; veduto il r. Decreto,legge 3 giugno 1938,XVI, n. 928; veduto l'Art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926,iv, n.100; riconosciuta la necessita' urgente ed assoluta di dettare ulteriori disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana e di coordinarle in unico testo con quelle sinora emanate; udito il consiglio dei ministri; sulla proposta del duce, primo ministro segretario di stato e ministro per l'interno e del nostro ministro segretario di stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorsi anteriormente al presente decreto; ne' possono essere ammesse al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza. Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati quelli relativi agli istituti di educazione, pubblici e privati, per alunni italiani, e quelli per la vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 2. Delle accademie, degli istituti e delle associazioni di scienze, lettere ed Arti non possono far parte persone di razza ebraica.

Art. 3. Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica. E' tuttavia consentita l'iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle autorita' ecclesiastiche.

Art. 4. Nelle scuole d'istruzione media frequentate da alunni italiani e' vietata l adozione di libri di testo di autori di razza ebraica. Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di piu' autori, uno dei quali sia di razza ebraica; nonche' alle opere che siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica.

Art. 5. Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello stato, speciali sezioni di scuola elementare nelle localita' in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci. Le comunita' israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione del ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari con effetti legali per fanciulli di razza ebraica, e mantenere quelle all'uopo esistenti. Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il regio provveditore agli studi nomina un commissario. Nelle scuole elementari di cui al presente Articolo il personale potra' essere di razza ebraica; i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da alunni italiani, eccettuato l'insegnamento della religione cattolica; i libri di testo saranno quelli di stato, con opportuni adattamenti, approvati dal ministro per l'educazione nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti gravare sulle comunita' israelitiche.

Art. 6. Scuole d'istruzione media per alunni di razza ebraica potranno essere istituiti dalle comunita' israelitiche o da persone di razza ebraica. Dovranno all'uopo osservarsi le disposizioni relative all'istituzione di scuole private. Alle scuole stesse potra' essere concesso il beneficio del valore legale degli studi e degli esami a' sensi dell'Art.15 del r. Decreto,legge 3 giugno 1938,XVI n.928, quando abbiano ottenuto di far parte in qualita' di associate dell'ente nazionale per l'insegnamento medio: in tal caso i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole corrispondenti frequentate da alunni italiani, eccettuati gli insegnamenti della religione e della cultura militare. Nelle scuole d'istruzione media di cui al presente Articolo il personale potra' essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori di razza ebraica.

Art. 7. Per le persone di razza ebraica l'abilitazione a impartire l'insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica.

Art. 8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale di razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente Art.1 e' dispensato dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana. Al personale stesso per il periodo di sospensione di cui all'Art.3 del r. Decreto legge 5 settembre 1938,XVI, n. 1390, vengono integralmente corrisposti i normali emolumenti spettanti ai funzionari in servizio. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i liberi docenti di razza ebraica decadono dall'abilitazione.

Art. 9. Per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di razza ebraica saranno preferiti gl'insegnanti dispensati dal servizio a cui dal ministro per l'interno siano state riconosciute le benemerenze individuali o famigliari previste dalle disposizioni generali per la difesa della razza italiana. Ai fini del presente Articolo sono equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole pubbliche e private e il personale di vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 10. In deroga al precedente Art. 3 possono essere ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica gia' iscritti nei passati anni accademici a universita' o istituti superiori del regno. La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi superiori e di perfezionamento per i diplomati nei regi conservatori, alle regie accademie di belle Arti e ai corsi della regia accademia d'Arte drammatica in Roma, per accedere ai quali occorre un titolo di studi medi di secondo grado o un titolo equipollente. Il presente Articolo si applica anche agli studenti stranieri, in deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel regno.

Art. 11. Per l'anno accademico 1938,39 la decorrenza dei trasferimenti e delle nuove nomine dei professori universitari potra' essere protratta al 1 gennaio 1939,XVII. Le modificazioni agli statuti delle universita' e degl'istituti d'istruzione superiore avranno vigore per l'anno accademico 1938,39, anche se disposte con regi decreti di data posteriore al 29 ottobre 1938,XVII.

Art. 12. I regi decreti,legge 5 settembre 1938,XVI, n. 1390, e 23 settembre 1938,XVI, n.1630, sono abrogati. E' altresi' abrogata la disposizione di cui all'Art.3 del regio decreto legge 20 giugno 1935,XIII, n.1071.

Art. 13. Il presente decreto sara' presentato al parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi' 15 novembre 1938 , XVII

Vittorio Emanuele, Mussolini, Bottai, Di Revel