1.1. Peculiarita' della religione ebraica. L'ebraismo inteso soprattutto come "modo di vita".

Di fronte ad una realta' complessa, si e' istintivamente portati a ricercarne la semplificazione, attraverso la scomposizione del fenomeno sottoposto al nostro esame in una serie di entita' elementari - viste come le componenti del "tutto" -, per poterlo cosi' meglio comprendere ed assimilare. Sennonche', l'adozione di questo procedimento di semplificazione porta con se' il rischio di farci arrivare a conclusioni tanto sommarie quanto inutili, perche' dettate troppo spesso sia dall'influenza di luoghi comuni e radicati pregiudizi, che da una malintesa necessita' di classificazione sistematica in istituti ben determinati di fenomeni che a tale reductio ad unum non si possono prestare per loro stessa natura.

In tal senso, l'ebraismo sfugge ad ogni tentativo di definizione sintetica cosi' come a qualsiasi classificazione entro la cornice rassicurante di precisi istituti, ponendosi piuttosto come la risultante di diverse componenti, che sono inscindibili l'una dall'altra senza snaturare l'essenza del fenomeno complessivamente considerato: ebraismo, popolo ebraico ed ebrei sono i tre termini di riferimento del problema, fra di loro non opposti ma non per questo esattamente coincidenti1.

L'ebraismo, infatti, non puo' essere semplicemente e riduttivamente identificato come un mero corpus di dottrine e di norme costituenti una religione nel senso in cui questo termine viene comunemente inteso 2, ma neppure, del resto, soltanto con la globalita' delle vicende storiche e culturali di un determinato popolo, ne' esclusivamente con la miriade multiforme di vicissitudini e di identita' individuali proprie di ogni singolo ebreo 3: queste schematizzazioni, purtroppo, hanno gia' ampiamente dimostrato la loro perniciosita' dando origine, nelle varie epoche storiche, a definizioni della realta' ebraica che sono state incentrate via via sulla contrapposizione ad una sola delle sue costituenti principali, come, per esempio, ha fatto l'antiebraismo quando ha visto l'ebraismo come un semplice insieme di dottrine e precetti puramente religiosi ormai contraddetti da una nuova rivelazione; quando l'antisemitismo ha incentrato l'identificazione dell'ebreo sulla base dell'elemento specificamente etnico e razziale, o quando l'antisionismo ha contestato alla collettivita' ebraica il diritto ad avere una propria manifestazione di carattere politico e statuale 4.

L'approccio a tale particolare e ricchissima realta' dovra' allora partire da una visione d'insieme del fenomeno e rinunciare alla sinteticita' della definizione, presentandosi l'ebraismo come una inobliterabile simbiosi "di cultura e di religione, di tradizione e di norme di comportamento, di popolo e di storia" 5, caratterizzata da una partecipazione contemporanea di momenti religiosi e culturali, di "commistione tra ethnos e dimensione cultuale, che deriva dalla tradizionale identita' tra norma civile e norma religiosa" 6, e in cui l'aspetto strettamente religioso, proprio in quanto sfaccettatura di una vasta e composita realta' sociale ed istituzionale che si presenta assai piu' articolata 7, non puo' essere considerato isolatamente dagli altri caratteri, anche se, storicamente, proprio questa componente ha ricoperto un ruolo di primaria importanza nel processo che ha portato alla costituzione prima ed al mantenimento poi di una identita' ebraica 8.

e' cosi' che l'ebreo impronta la propria esistenza a cio' che e' molto piu' di una religione nella communis opinio, vero e proprio modus vivendi che impegna l'individuo in ogni momento della sua esistenza, in modo tale che non esiste nessun aspetto della vita che rimanga fuori della sfera e dell'influenza dell'ebraismo 9, attraverso l'obbedienza ad un "vasto complesso di norme, volte a indirizzare la vita quotidiana dell'ebreo in tutte le sue manifestazioni, che va dai Dieci Comandamenti alla Tora'h, che contiene la legge scritta, dal Talmud, che raccoglie le tradizioni e le leggi orali, alle numerose regole sulla vita matrimoniale, la proprieta' fondiaria, i cibi proibiti, il riposo sabbatico" 10; un sistema in cui "i concetti di "religione" e di "fede" non sono quelli piu' caratterizzanti, anche se difficile riesce a comprendere a chi si accosti al mondo ebraico quali ne siano i tratti piu' visibilmente "identificanti"" 11, estraneo alla "istituzionalizzazione delle credenze e dei riti" ed alla "professione di una dottrina di cui e' depositario un magistero sovraordinato ai fedeli", ma fondato piuttosto "sulla credenza del D-o unico, e su una condotta di vita quotidiana ispirata ai precetti fondamentali di morale, di santita', di giustizia e solidarieta'" 12, e sulla "osservanza di determinate norme", invece che sulla "accettazione di una data teologia" 13. Nella sostanza, un complesso di norme di comportamento, destinate ad un autentico corpo sociale, comprendente le proprie regole di organizzazione ed il proprio diritto: ed infatti, per un ebreo, la stessa nozione di liberta' religiosa comporta la liberta' di aderire non tanto ad una fede, quanto piuttosto ad una vera e propria legge 14, intesa come regola e direttrice della propria condotta 15.

Non stupisce, quindi, che l'intera tradizione ebraica ami citare ripetutamente il versetto che descrive il modo in cui il popolo, al Sinai, accolse l'offerta di alleanza con D-o proposta al popolo ebraico per il tramite di Mose': "Tutto quanto il Signore ha detto faremo e ascolteremo" 16.

Date queste premesse, emerge chiaramente la preminenza assoluta, nella "religione" ebraica, del momento sociale e collettivo?partecipativo alla vita comunitaria su quello piu' individuale e soggettivo, non essendo concepibile professare una tale religione a livello puramente intimistico e personale 17. Proprio per questo motivo, sin dall'epoca romana gli ebrei in Italia si sono organizzati in comunita', enti territoriali autosufficienti, ed uniche formazioni sociali in grado di poter realizzare e sviluppare appieno la complessa identita' religiosa, etnica e culturale dell'ebraismo, cosi' che all'interno di esse, accanto alle attivita' a specifico contenuto religioso e cultuale, e' normale rintracciare diverse funzioni pertinenti ad aspetti segnatamente culturali, educativi ed assistenziali 18, sostanzialmente assimilabili a quelle dell'apparato dello Stato, il quale, coerentemente, nell'intesa stipulata nel 1987 ha riconosciuto all'ebraismo il carattere di confessione religiosa sui generis, ammettendo espressamente la competenza delle comunita' ebraiche anche in relazione al perseguimento di finalita' che - secondo i princi'pi propri degli ordinamenti statali - sono da considerarsi come temporali, proprio in conseguenza della caratterizzazione dell'ebraismo come incarnazione di una collettivita' allo stesso tempo etnica, culturale e religiosa.

Non si deve pensare, pero', che l'estrema importanza che viene in questo modo ad essere tributata alla vita comunitaria possa comportare una sorta di "azzeramento" delle singole personalita', e quindi delle possibili voci dissenzienti - che nondimeno devono esserci, in quanto ogni collettivita' e' pur sempre la risultante di una pluralita' di individui, le cui istanze possono convergere cosi' come possono, talvolta, divergere su questioni anche non marginali -, all'interno di ogni comunita', come conseguenza dell'adesione ad un malinteso principio secondo cui la maggioranza e' sovrana: infatti, le singole comunita', lungi dal fagocitare le esigenze ed i bisogni individuali dei propri membri, sono piuttosto deputate al compenD-o ma anche alla massima realizzazione delle molteplici istanze e bisogni dei loro appartenenti. Sintomatico e' il fatto che, nel periodo che va dall'inizio degli anni Sessanta alla prima meta' degli anni Settanta, quando l'obiettivo dell'adozione dello strumento dell'intesa era, per le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ancora ben lontano dal conseguire piena realizzazione, nei vari Congressi ordinari e straordinari dell'ebraismo italiano indetti per sopperire in qualche modo - nell'inerzia della controparte statuale - alle esigenze di svecchiamento e di adeguamento dell'ordinamento ebraico alle nuove e mutate esigenze dei suoi membri, l'accento venne posto proprio sulla necessita' di conseguire una maggiore democraticita' e rappresentativita' all'interno delle comunita' di base, come presupposto per il mantenimento, la promozione e lo sviluppo dell'effettivita' di quel legame reciproco che lega il singolo alla comunita' di appartenenza, e la valorizzazione delle istanze dei gruppi di minoranza 19.

Note:

  1. Cfr. P. STEFANI, Introduzione all'ebraismo, Brescia, 1995, p. 11.Torna
  2. Sull'oggettiva difficolta' di definire la natura religiosa dell'ebraismo, v. G. FILORAMO, Prefazione, in AA. VV., Ebraismo, a cura di G. FILORAMO, Roma?Bari, 1999, p. VII: "inteso come la religione degli ebrei, in effetti, esso si configura come una mescolanza originale di etnicita' e religione. Mentre l'appartenenza ebraica, tradizionalmente coincidente con il fatto di nascere da madre ebrea, ricorda il volto etnico dell'ebraismo, la possibilita' di aderirvi compiendo determinati riti d'ingresso ricorda il suo volto religioso, affidato alla libera scelta del singolo".Torna
  3. Cfr. P STEFANI, Gli ebrei, cit., pp. 10 s.Torna
  4. Cfr., al riguardo, ancora P. STEFANI, Introduzione all'ebraismo, cit., pp. 12 s.Torna
  5. Cosi' G. DISEGNI, Ebraismo e liberta' religiosa in Italia, cit., p. 81.Torna
  6. R. BOTTA, L'attuazione dei princi'pi costituzionali e la condizione giuridica degli ebrei in Italia, cit., p. 163.Torna
  7. Cfr. D. TEDESCHI, Presentazione della intesa con lo Stato al congresso straordinario dell'Unione delle comunita' israelitiche italiane, cit., p. XVII.Torna
  8. Cfr. P STEFANI, Gli ebrei, cit., p. 14.Torna
  9. Cfr. D. TEDESCHI, Presentazione della intesa con lo Stato, cit., p. XVII.Torna
  10. Cosi' G. DISEGNI, Ebraismo e liberta' religiosa in Italia, cit., p. 81.Torna
  11. G. DISEGNI, Ebraismo e liberta' religiosa in Italia, cit., p. 81.Torna
  12. Il pensiero espresso, insieme ai due precedenti, viene cosi' formulato da G. SACERDOTI, Ebraismo e Costituzione: prospettive di intesa tra comunita' israelitiche e Stato, in AA. VV., Le intese tra Stato e confessioni religiose. Problemi e prospettive, a cura di C. MIRABELLI, Milano, 1978, p. 86.Torna
  13. Cosi' R. BERTOLINO, Ebraismo italiano e l'intesa con lo Stato, cit., p. 560.Torna
  14. Nell'opinione registrata nel capitolo V,21 del trattato Pirqe' Avo't, del quarto ordine della Mishna'h, si legge infatti: "volgi la legge e rivolgila, tutto e' in essa. Invecchia e logorati in essa, ma non allontanartene, perche' non c'e' regola di condotta migliore". Cfr. F. MANNS, Leggere la Mishna'h, Brescia, 1984, p. 201.Torna
  15. Cfr. R. BERTOLINO, Ebraismo italiano e l'intesa con lo Stato, cit., p. 560.Torna
  16. Esodo, 24,7. Cfr. P. STEFANI, Gli ebrei, cit., p. 28, che precisa che "non e' affatto errato sostenere che, nell'ebraismo, la messa in pratica dei precetti e la determinazione della regole che presiedono alla loro esecuzione rappresentino la forma principale di esegesi biblica", tanto che si e' piu' volte sostenuto la religione ebraica consistere, piu' che in una "ortodossia" (retta dottrina), piuttosto in una "ortoprassi" (retto modo di agire). Cfr. anche R. BERTOLINO, Ebraismo italiano e l'intesa con lo Stato, cit., p. 560, e G. FUBINI, Le costanti della cultura ebraica (ovvero, una visione dell'ebraismo), in RMI, 1993/1?2, p. VIII.Torna
  17. Cfr., al riguardo, M. F. MATERNINI ZOTTA, L'ente comunitario ebraico. La legislazione negli ultimi due secoli, Milano, 1983, p. 191.Torna
  18. Cfr. V. PEDANI, Note sul ruolo dell'Unione delle comunita' ebraiche italiane, in DE, 1998, II, p. 418.Torna
  19. Cfr., al riguardo, G. FUBINI, La condizione giuridica dell'ebraismo italiano, cit., p. 133.Torna

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