2.3. La caduta del fascismo e la Costituzione repubblicana: il ritorno all'uguaglianza dei cittadini.Con la caduta del fascismo e la liberazione nazionale, per gli ebrei italiani comincio' il processo che avrebbe portato alla riaffermazione del principio di uguaglianza dei diritti individuali: l'abrogazione della legislazione razziale e l'adozione di provvedimenti restitutori portarono, infatti, a reintegrarli nei diritti civili e politici loro negati negli anni precedenti, ed alla loro piena equiparazione agli altri cittadini dello Stato, mentre un'altra serie di norme cercava, con l'attribuzione di particolari vantaggi, di cancellare, almeno in parte, i danni provocati da anni di soprusi e persecuzioni. Contemporaneamente, i lavori preparatori per la nuova Carta costituzionale rappresentavano, per tutti gli appartenenti alle confessioni di minoranza, un'occasione unica per stabilire un dialogo con il legislatore costituente, e per giungere, finalmente, ad una regolamentazione del fattore religioso che fosse rispettosa anche delle esigenze delle confessioni diverse da quella cattolica, con la parificazione di tutti i culti e l'abolizione dei privilegi che la Chiesa cattolica era tornata ad accumulare sin dalla riproposizione, ad opera del legislatore fascista, del confessionalismo di Stato. In tal senso, gli ebrei italiani, rappresentati dall'Unione delle comunita' israelitiche, ed i protestanti, riuniti nel Consiglio federale delle Chiese evangeliche in Italia, iniziarono un intenso scambio di documenti programmatici con il legislatore, di cui lo stesso tenne conto nelle fasi piu' importanti dell'elaborazione del progetto, anche se poi, in effetti, nella stesura definitiva non furono affatto consacrate le soluzioni da essi caldeggiate1: in particolare, gli ebrei reclamavano l'assoluta parificazione dei culti e dei cittadini, il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo i riti ed il diritto delle singole confessioni, e l'abolizione di ogni restrizione cosi' come di ogni privilegio, nella piu' completa uguaglianza di diritti e doveri, cio' che avrebbe dovuto presupporre l'assenza, nel nuovo sistema, di qualsiasi riferimento ad una Chiesa determinata; per contro, i democristiani, forti della loro posizione di maggioranza in seno all'assemblea, sostenevano comunque la necessita' di mantenere una sorta di status speciale per la Chiesa cattolica, e di affermare la centralita' dei Patti lateranensi anche nel nuovo ordinamento, cosi' che, dopo accesi dibattiti, vide la luce l'attuale art. 7, che espressamente menziona i Patti come fonte di regolamentazione dei rapporti tra Stato e Chiesa, un articolo essenzialmente frutto di un compromesso politico, dettato dalla necessita' di assicurarsi il sostegno della Chiesa cattolica nella costruzione del nuovo regime democratico2. Fortemente desiderato, tanto dagli ebrei come dai protestanti, il primo comma del successivo art. 8 enuncio' il principio per cui tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge - dove, come e' ormai pacifico, il termine "tutte" include anche la stessa confessione cattolica3 -, per fugare ogni dubbio sull'assoluta uguaglianza dei culti nella nuova Costituzione: infatti, anche se l'inclusione dei Patti lateranensi nell'art. 7 poteva essere vista dal profilo puramente internazionalistico, come attinente ai rapporti diplomatici dello Stato con la Santa Sede, e non con la confessione in se', l'interpretazione che ne fu data in seguito fu ben diversa, legittimando interventi della Chiesa nel campo dell'istruzione scolastica, della famiglia e del matrimonio, a tutto sfavore delle confessioni di minoranza4; "non potendosi diminuire le garanzie gia' accordate alla Chiesa cattolica, si cerco' di migliorare la condizione delle altre confessioni"5: il terzo comma dell'art. 8 introduceva cosi' nell'ordinamento italiano il principio pattizio, secondo cui i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica devono essere regolati con legge sulla base di intese con le relative rappresentanze, passo decisivo, questo, verso il riconoscimento delle confessioni religiose come soggetti giuridici autonomi ed indipendenti dallo Stato, ed in quanto tali, interlocutori necessari nel procedimento di produzione di norme aventi ad oggetto i loro rapporti con l'ordinamento statuale6. Di piu', confrontando il secondo comma dell'art. 8 (le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano), con il capoverso dell'art. 123 riguardante lo statuto delle Regioni (lo Statuto e' deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed e' approvato con legge della Repubblica), un attento stuD-oso ha avuto modo di notare che il legislatore costituente attribui' alle confessioni religiose un'autonomia piu' larga di quella attribuita alle stesse Regioni, dal momento che gli statuti da esse deliberati hanno pur sempre bisogno, per acquistare efficacia, dell'approvazione statale, non necessaria invece per quelli delle confessioni, il cui unico, comprensibile limite e' dettato dal non contrasto con i princi'pi dell'ordinamento italiano7. In questo quadro, il nuovo Stato democratico nasceva in contrapposizione sia al giurisdizionalismo fascista, che all'elaborazione giuridica liberale del secolo precedente: infatti, il termine "uguaglianza" assumeva ora un significato diverso, ignoto allo stesso liberalismo ottocentesco, "legato alla presa di coscienza del carattere collettivo delle esigenze libertarie delle diverse formazioni sociali"8. Lo Stato moderno prendeva coscienza dell'esistenza, al proprio interno, di una pluralita' di ordinamenti giuridici, e della necessita' di un componimento di tale pluralita' in un sistema organico che rispettasse la liberta' di ciascun gruppo di conformarsi al proprio ordinamento, con l'unico limite del rispetto dell'uguale liberta' degli altri9. In tal senso, con l'art. 2 (sono riconosciuti e garantiti i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalita'...) e l'art. 19 (tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata...), il legislatore non limito' la tutela del diritto di liberta' religiosa, come di tutti gli altri diritti, al profilo puramente individuale, consapevole del fatto che un effettivo pluralismo "non concerne solo la liberta' di scelta degli individui, ma anche il diritto all'esistenza, all'organizzazione e alla funzionalita' delle varie istituzioni, sorte da iniziative del tutto autonome da quelle dello Stato e degli altri enti pubblici, senza le quali la liberta' di scelta individuale non potrebbe essere realmente esercitata"10. Lo stesso concetto di laicita', gia' fatto proprio dallo Stato liberale di fine Ottocento, si evolveva in una nuova prospettiva: se con il primo comma dell'art. 3 (tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali) e con il primo comma dell'art. 8 erano ristabiliti i fondamentali princi'pi di uguaglianza formale dei culti, con il secondo comma dell'art. 3 (e' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...), si delineo' il profilo di uno Stato laico sociale. Abbandonata la concezione puramente garantista dei diritti di liberta', in uno con il mutamento della concezione della liberta' stessa da negativa in positiva, come liberta' nello Stato11, il compito dello stesso sarebbe stato anche quello di intervenire per garantire ed agevolare in ogni modo la liberta' di scelta e la soddisfazione dei bisogni religiosi dei cittadini, assicurando cosi' i valori di pluralismo religioso connaturati all'ordinamento stesso, come condizione necessaria dell'uguaglianza sostanziale dei culti, senza che il principio di laicita' ne venisse per questo intaccato, ma, semmai, rafforzato12. Note:
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