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ago 4, 2004 |
La Legge Orale,  |
redazione

T 4.02 - Introduzione al Seder Neziqin - Massekhet Bava Metzi'a

_Bava Metzi'a_ vuol dire "parte media" di un _Massekhet de-Neziqin_ ("Trattato dei Danni") che fu spezzato perch troppo voluminoso.

Esso comprende dieci capitoli:

1-2) I primi due capitoli si ricollegano agli ultimi due di _Bava Qamma_: questi parlavano delle rapine e dell'acquisizione della propriet della refurtiva, quelli, cio i primi di _Bava Metzi'a_, dell'acquisizione della propriet degli oggetti smarriti; non sempre questo possibile, ed in questi casi il ritrovatore li deve custodire finch non vengono rivendicati.

Non dovrebbe esser necessario dirlo, ma quando si rinviene un oggetto smarrito occorre innanzitutto cercare di restituirlo al proprietario; un precetto tenuto in grande considerazione, e soltanto in pochi casi non va messo in atto (per esempio quando per farlo si sarebbe costretti a violare un divieto, oppure a venir meno alla propria dignit, oppure a trascurare il proprio lavoro tanto che la perdita economica sarebbe superiore al valore dell'oggetto).

3) Il terzo capitolo parla del depositario di un oggetto a titolo gratuito. una figura affine al ritrovatore di oggetti smarriti, ed anch'egli deve conservare l'oggetto finch non viene rivendicato; ma se l'oggetto un bene deperibile, pu essere tenuto a venderlo ed a restituire in suo luogo il ricavato della vendita. Se il depositario abusa dell'oggetto (per esempio danneggiandolo), egli si assume la medesima responsabilit del ladro, con il connesso obbligo al risarcimento.

4) Il quarto capitolo potrebbe essere la delizia dei cultori del diritto civile germanico: esso parla del trasferimento di propriet di un bene mobile; in Italia il trasferimento avviene al momento del "consenso", mentre in Germania al momento della "consegna" (nel caso dei beni registrati, come gli immobili, al posto della "consegna" si ha invece l'"intavolazione", ovvero l'iscrizione del trasferimento nel Libro Fondiario), e specularmente, nel diritto rabbinico, nel momento in cui il compratore "afferra" (anche simbolicamente) l'oggetto.

Sia in Germania che tra i Rabbini quella che ai profani italiani appare una stranezza nacque per difendere il compratore dalle frodi: in Germania la frode pi temuta era l'acquisto _a non domino_, cio da chi non era il proprietario del bene (che sarebbe stato smascherato dalla sua impossibilit di consegnarlo), mentre i Rabbini temevano che il venditore, dopo aver trasferito la propriet della merce, la occultasse e dichiarasse che era stata rubata o distrutta. Poich l'acquirente era gi il proprietario di questa merce, sua era la perdita economica se non riusciva a provare la frode.

Per questo il trasferimento della propriet fu spostato al momento della consegna: se la merce perisce prima, il venditore a rimetterci in quanto ne ancora il proprietario.

L'inconveniente della norma rabbinica che una vendita pu essere annullata anche dopo il pagamento e prima della consegna; anche se il denaro viene reso al mancato compratore, quegli pu comunque aver subito del danno (perch ha perso tempo, e magari anche delle buone occasioni), che il diritto rabbinico (al contrario di quello italiano e, ancor pi, di quello tedesco) non risarcisce, pur rendendosi conto che esiste un problema di tutela della buona fede, tant' vero che minaccia la divina punizione su chi non mantiene la parola data.

Il capitolo continua parlando delle pratiche commerciali sleali e di quella che in Italia viene chiamata "lesione", ovvero la vendita ad un prezzo significativamente maggiore di quello di mercato (la soglia che configura la "lesione" il 50% per il diritto italiano, il 16,7% per quello rabbinico).

5) Il quinto capitolo parla dell'interesse sui prestiti, e riafferma la gravit della norma che vieta di esigerli dai debitori ebrei.

6) Il sesto capitolo comincia parlando dei rapporti tra committente ed artigiano, dei possibili raggiri del primo a danno del secondo, e degli inadempimenti contrattuali in questo genere di rapporto e nel noleggio di animali da utilit; il termine del trattato parla della responsabilit dell'artigiano (in qualit di depositario) per il materiale affidatogli dal committente.

7) Il settimo capitolo parla di diritto del lavoro, ovvero dei rapporti tra imprenditore e salariato, e del diritto di quest'ultimo (e degli animali da utilit) di mangiar quello che stanno raccogliendo (garantito dalla Deuteronomio 23:25-26; 25:4); poich si discute se anche coloro che custodiscono le derrate possono mangiarne, il capitolo prosegue discutendo i quattro tipi di "depositari" noti gi dalla Scrittura (Parashat Mishpatim, Esodo 22:6-14): il depositario a titolo gratuito, il comodatario, il depositario a titolo oneroso, il locatario.

8) L'ottavo capitolo prosegue con la trattazione sui "depositari", ed avverte che chi non soltanto noleggia un animale da utilit od uno strumento di lavoro, ma richiede e paga anche la personale presenza ed aiuto del loro proprietario, non responsabile per i danni all'animale od allo strumento, in quanto doveva pensare il proprietario presente a vigilare su di loro. Il capitolo termina parlando della locazione immobiliare.

9) Il nono capitolo parla dell'affitto di terreni, e soprattutto del caso in cui il canone (fisso od a percentuale sul raccolto) sia in natura; le ultime _mishnayyot_ ricapitolano norme precedenti, come ad esempio il diritto del lavoratore ad essere pagato senza ritardo, ed i limiti ai pegni che il creditore pu esigere.

10) Il decimo capitolo preprara la tranzisione a _Bava Batra_, il prossimo trattato, parlando della propriet immobiliare, e soprattutto (questo capitolo) della propriet superficiaria, ovvero di chi proprietario di un appartamento sopra un altro.

La Tosefta considerata di interesse particolare, in quanto i suoi redattori avevano accesso a fonti giuridiche pi complete, e riporta ulteriori interessanti norme (come ad esempio sui documenti di propriet, sulle garanzie, sulla locazione di case, alberghi, negozi).

Del Talmud Babilonese il passo aggadico ritenuto pi memorabile quello del foglio 59 che io vi avevo a suo tempo tradotto (dall'Inglese); leggete qui.