La Torah ci comanda:

Per sette giorni mangerete azzime ma, prima che giunga il primo giorno, distruggerete nelle vostre case ogni lievito; poiche' chiunque mangi sostanze lievitate dal primo giorno fino al settimo sara' recisa quella persona di mezzo ad Israele (Esodo 12:15).
Per sette giorni non si trovera' lievito nelle vostre case, poiche' chiunque mangi sostanza lievitata sara' recisa quella persona dalla congrega di Israele, si tratti di uno straniero residente nel vostro paese o di un indigeno (Esodo 12:19).
Durante i sette giorni si mangera' pane azzimo e non apparira' presso di te ne' pane lievitato ne' lievito in tutto il tuo territorio (Es. 13:7).

I maestri deducono da questi comandamenti la proibizione di ricavare, durante Pesach, qualunque beneficio dal Chametz. Se una persona resta in possesso di Chametz durante Pesach, trasgredisce a due comandamenti:

  1. Non si trovera' lievito nelle vostre case
  2. Non apparira' presso di te ne' pane lievitato ne' lievito.

E' quindi un comandamento positivo della Torah la rimozione del Chametz prima dell'orario in cui diviene proibito mangiarne: prima che giunga il primo giorno, toglierete dalle vostre case ogni lievito e la tradizione ci dice che il primo giorno e' il 14 di nissan, quando la sera avveniva il sacrificio pasquale.

Cosa significa distruggere il Chametz menzionato dalla Torah? Significa annullarlo nel proprio cuore e considerarlo polvere della terra, con l'assoluta convinzione di non possedere piu' alcun Chametz.

Per decreto rabbinico si cerca il Chametz in tutta casa, negli angoli piu' nascosti; si conclude la ricerca la sera del 14 di nissan a lume di candela; si brucia tutto il Chametz residuo la mattina successiva, entro la tarda mattinata.

Che si intende allora per vendita del Chametz? Alcune persone possiedono considerevoli quantitativi di Chametz, di rilevante valore economico. I nostri saggi, temendo che tali persone non resistessero alla tentazione di non bruciare tutto il Chametz prima di Pesach, istituirono la vendita del Chametz: permisero cioe' di venderlo a non-ebrei.

La vendita ad un non ebreo puo' sembrare una finzione legale, poiche' la persona che compra sa bene che al termine di Pesach dovra' rivendere il tutto al venditore. Queste riserve sono pero' irrilevanti in quanto la compravendita avviene con reale scambio di denaro, sulla base di un contratto di vendita corretto e legalmente vincolante. C'e' una regola generale nel diritto ebraico, applicabile anche qui, che stabilisce che le intenzioni, al contrario delle azioni, non hanno rilevanza legale.

Troviamo un'allusione alla vendita del Chametz nella Mishnah: fino all'orario in cui si puo' mangiare Chametz alla vigilia di Pesach, si puo' dare come alimento agli animali e venderlo a non-ebrei (Pesahim 2:1). Il Talmud riporta la disputa tra le scuole di Hillel e Shammai circa l'orario massimo per la vendita di Chametz ad un non-ebreo (Shabbat 18b). Secondo Shammai puo' essere venduto fino ad un orario che lasci al non-ebreo il tempo di mangiare il tutto prima di Pesach. Secondo Hillel finche' e' permesso mangiarne e' permesso vendere.

Le modalita' odierne della vendita del Chametz sono basate su antiche fonti: nella Tosefta' (Pesahim cap.2) e nel Talmud Jerushalmi troviamo: se un ebreo ed un non ebreo viaggiano per nave e l'ebreo possiede Chametz, puo' venderlo o regalarlo al non-ebreo e riaverlo dopo Pesach, purche' il regalo sia reale.

Questa fonte mostra chiaramente che lo scopo dell'ebreo nel vendere o nel regalare il Chametz e' quello di aggirare la proibizione di possedere il Chametz durante Pesach e la vendita e' fatta con l'intesa che l'ebreo riacquistera' lo stesso Chametz per farne uso dopo Pesach. Nondimeno, se la vendita non e' fatta seguendo una procedura legale essa non ha valore giuridico ed il risultato sara' di possedere il Chametz durante Pesach. I saggi hanno dunque stabilito che la vendita deve essere diretta, di Chametz ben identificato e riunito in uno specifico luogo al quale il non-ebreo possa accedere. Deve esservi un contratto giuridicamente vincolante e reale passaggio di denaro. In altre parole la vendita deve essere reale e non una sceneggiata.

Al giorno d'oggi e' uso accettato in tutto il mondo ebraico di effettuare una vendita collettiva nella quale l'intera comunita' da' al rabbino o al tribunale rabbinico locale la procura (delega) a vendere il proprio Chametz ad un non-ebreo: solo essi hanno infatti la competenza necessaria per stendere un regolare contratto che soddisfi tutte le complicazioni e le sottigliezze della halacha' e della legge civile.

Hai venduto il chametz? Puoi farlo on-line adesso.

Postato da: redazione il 20 agosto 2002