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Storia millenaria,  |
redazione

Limpegno granducale verso la minoranza ebraica, tra XVI e XVIII secolo

Limpegno granducale verso la minoranza ebraica, tra XVI e XVIII secolo
[sta in Antonio Di Giorgio Limpegno granducale verso la minoranza ebraica, tra XVI e XVIII secolo in Cn, Comune notizie, rivista del comune di Livorno n 38 Giugno 2002; pp. 9-20.]

Premessa
Il nome del villaggio dei pescatori di Livorno citato per la prima volta allinizio del X secolo (Livorna). Il documento datato 1089 col quale limperatore Enrico IV don Livorno allOpera Santa Maria della Primiziale di Pisa, e latto lasciato dalla contessa Matilde, datato 1103, definiscono la citt quale Livornia castrum et curtis, castello e corte, termini propri che designavano il castrum la guarnigione di difesa, e la curtis invece linsieme di abitazioni e case degli abitanti della zona.
La storia medievale di Livorno un susseguirsi di compra e vendite da parte delle pi illustri potenze toscane del tempo. La citt appartenne, con la donazione che la contessa Matilde fece alla chiesa pisana, al comprensorio pisano da cui era derivata.
Al tempo della fioritura dei Comuni anche Livorno, che dipendeva da Pisa si organizz in Comune. Larengo, o concione , si riuniva con gli uomini di et compresa tra i venti e i settanta anni, nei locali della Pieve per eleggere i propri funzionari e le guardie campestri.
Livorno venne fortificata nel 1392 da Pisa in appoggio al grande scalo marittimo di Porto Pisano. Passate ai genovesi allinizio del XV secolo, le due localit marittime fu-rono vendute a Firenze per centomila fiorini, quando Pisa era ormai entrata nellorbita medicea. Livorno cominci a svilupparsi da allora come centro commerciale e nel Cinquecento, mentre il bacino di Porto Pisano si andava interrando, divenne, grazie a nuove strutture e fortificazioni, il pi importante porto della Toscana. I Medici le accordarono notevoli sgravi fiscali e doganali fino a divenire, nel secolo seguente, vero porto franco, statuto che mantenne fino allunit dItalia.
Questa condizione privilegiata promosse un grande aumento della popolazione: questo periodo, a buon diritto, lo si pu chiamare della liberalit granducale, ma sarebbe un errore pensare che la politica del Granduca fosse idealistica. La Toscana era in compe-tizione con le grandi potenze europee, era il centro artistico di maggior prestigio, e non dimentichiamo lapporto delle dottrine politiche nate a seguito del Principe di Niccol Machiavelli. Fu cos che giunsero a Pisa e Livorno greci ed ebrei spagnoli e portoghesi, che ebbero, con la Costituzione livornina del 1593, libert di culto e di residenza.
Limmigrazione nel granducato, proveniente dalla penisola iberica, ha la sua ragione storica precisa. Terminata la Riconquista dopo sette secoli in cui i Mori si erano insidia-ti in Spagna, Ferdinando dAragona e Isabella di Castiglia unendosi in matrimonio san-cirono lunificazione dei territori, e nel marzo del 1492 anno in cui Colombo cerca di-speratamente di promuovere il viaggio per le Indie - i sovrani firmarono il decreto di espulsione degli ebrei dalla Spagna, decreto che si spiega solo con la politica dei cattolicissimi re di Spagna. Gli ebrei, che dai tempi di Alfonso X El Sabio godevano di prestigio furono costretti a convertirsi o ad abbandonare tutto e riparare altrove. Questo stato di incertezza per gli ebrei signific persecuzione sociale e religiosa e dur a lungo. Nel 1591 Ferdinando dei Medici, terzo Granduca di Toscana, promulg le Lettere pa-tenti in cui invitava i mercanti di qualsivoglia nazione a Pisa e Livorno, promettendo altres che i nuovi residenti avrebbero potuto liberamente professare il loro credo, garan-tendo protezione dallInquisizione: questo era un atto politico preciso contro la politi-ca papale.
Fu il Seicento che esperiment la politica modernista del Granduca e dei suoi successo-ri, nonch delle diffidenze della popolazione.


Lettura e analisi di alcuni Bandi Granducali tra XVII e XVIII secolo

I Bandi granducali tra XVII e XVIII secolo ci offrono occasioni e spunti per ricostruire non solo lassetto sociale della citt labronica, e di leggere la politica dei granduchi facendo parlare le fonti, ma anche di rileggere la storia del tessuto sociale, attraverso una ricostruzione, assai verosimile della vita quotidiana di una minoranza (ma non troppo) come fu lebraica.

Cosimo secondo 374
Gran Duca di Toscana

Continuando Sua Altezza nella buona, et santa mente de sua Serenissimi Prede-cessori, et che daglEbrei che abitano famigliarmente della sua citt di Pisa, Porto et scalo di Livorno non sieno malamente usati, o, sinistramente interpretati i privilegi concessi loro in diversi tempi, massime dallAltezza lanno 1591-1593, o, in altri pi veri tempi per moltiplicare gli habitatorij et aumentare il traf-fico a benefizio universale come si osserva nella citt di Roma, Bologna, Ancona et in altri luoghi. Ordina al Comisario di Pisa et Governatore di Livorno et a cia-scuno di essi et altri a chi saspetij in conformit de buonij ordini, che non per-metino et consentino in modo alcuno n sotto qualsivoglia pretesto, o quesito co-lore che gli Ebreij in alcuno di detti luoghi non habiti nelle case medesime, con i Cristiani, intendendo cohabitare quando entrasino per la medesima porta et si servino delle medesime scale ancorch le stanze o, appartamenti, fussino divisi et separatij.
N che gli Ebreij in detti luoghi non tenghino servitori n serve cristiani che abi-tino con loro et in casa loro famigliarmente et che quando per qualche motivo ur-gente ocasione o per altro ocorresser loro valersi di Nutrici o Balie Cristiane per allattare i loro figlioli lo facino fuori delle loro case, ordinando a Bargielli et e-secutori della Giustizia che ne tenghino diligente cura, facendolo anche ridure loro a memoria sotto quelle pecuniale et di corpo che pi parrano ad arbitrio di chi averia da giudicare sicondo la qualit de casi e delle trasgressioni. Volendo che per loservanzza delle cose sopra dette la cognitione non solo appartenga al giudice delegato, a predetti Comesario e Governatore. Ancora respettivamente havendo luogo la preventione non ostante e tutto senzza rinovatione de sudetti Privilegij esauditore della Riformazione faccia fare nota di questo presente ordi-ne alle memorie di detto archivio, e ne mandi copia autentica a Pisa e Livorno, contenendone la vigilanza nel Palazzo de Pitti, in Firenze, li 26 luglio 1620.
Copia Il Gran duca di Toscana
Copia Curtio Pichena.

Il Bando un atto di modifica dellarticolo 36 delle Livornine, articolo che prevedeva la modifica delle norme di convivenza tra cristiani ed ebrei. diretto al Comisario di Pi-sa et Governatore di Livorno et a ciascuno di essi et altri a chi saspetij in conformit de buonij ordini. Sullesempio di esperienze europee e nazionali come si osserva nella citt di Roma, Bologna, Ancona et in altri luoghi il Granduca definisce per gli ebrei una determinata posizione: nasce cos il quartiere, una sorta di isola, in cui co-munque gli ebrei sono confinati. Esiste una differenza tra questa situazione e quella pi estrema del ghetto: nel ghetto le restrizioni sono maggiori, e la libert diviene nulla.
La citt, che iniziava ad ampliarsi su pi fronti si tengano presenti che lavoravano pi cantieri per ledificazione di case e di chiese, nonch lampliamento e la conservazione delle due Fortezze inizi ad assumere carattere multietnico.
Dobbiamo comunque osservare, come scrisse lo storico inglese Fisher , che lumanesimo del Rinascimento ebbe i suoi natali lontano dagli ideali di condiscendenza e piet del medioevo, quanto ad ideali aristocratici. Gli intellettuali erano aristocratici e linsegnamento dellumanista si indirizzava a pochi, e le ragioni degli artisti e degli in-tellettuali faticavano ad imporsi nelle coscienze popolari: queste esigenze furono peral-tro constatate con rammarico da Ariosto e da Tasso. Queste le premesse essenziali senza cui non possibile leggere il tentativo della politica granducale di aprire una breccia e tracciare un nuovo percorso alle istanze della societ in trasformazione: questa la grande verit statisti acuti come furono i Medici intuirono a discapito di altre pretese, senza dimenticare lorigine popolana di questa casata, arricchitasi con la mercatura e le attivit di scambio, durante lesperienza comunale di Firenze.
Il Bando chiarisce le limitazioni cui devono, tuttavia, sottostare gli ebrei: gli Ebreij in detti luoghi non tenghino servitori n serve cristiani che abitino con loro et in casa lo-ro famigliarmente. Questa separazione che sotto il profilo intenzionale sembrerebbe essere una contraddizione, in realt un compromesso cui il potere secolare deve sot-tostare a quello religioso. Il Bando datato 1620, anno in cui era papa Paolo V, zelante riformatore, fermamente intenzionato a far applicare le decisioni stabilite dal Concilio di Trento, Concilio che defin la difesa e lapologia di tutta la Tradizione della chiesa lati-na, a scapito del dialogo con tutte le sollecitazioni di riforma sorte sin dallautunno del medioevo. Paolo V come ha dimostrato Caracciolo - fin per assumere una politica di assolutismo monarchico, spiegabile con le istanze e le sollecitazioni provenienti da Francia, Spagna ed Austria, senza contare che Venezia aveva iniziato una legislazione contro listituzione di nuovi monasteri nei propri territori.
Il ruolo sociale degli Ebrei, sin dal medioevo, non li differenzia come stranieri, cio quale gruppo senza patria a causa della diaspora, bens integrati nel tessuto sociale con-solidato, in compenso gli ebrei hanno assimilato i nemici agli stranieri, e, in caso di guerra, si poteva praticare lecitamente lusura nei confronti dellavversario .
Pertanto la legislazione granducale non poteva non tenere conto di tutte queste solleci-tazioni esistenti, e dovendo fare equilibrio nellazione politica, fu tentata la strada del compromesso, ed pur vero che sia il Granduca che il Governatore di Livorno presero posizioni favorevoli verso le minoranze presenti in Livorno, posizioni che debbono es-sere lette sia da un punto di vista economico e da quello culturale. Tra le restrizioni, a svantaggio dei neonati vi era anche la delibera che quando per qualche motivo urgente ocasione o per altro ocorresse loro valersi di Nutrici o Balie Cristiane per allattare i loro figlioli lo facino fuori delle loro case. Possiamo immaginare tutto il disagio di que-sta situazione, e possiamo immaginare anche lumanesimo che da questo deriv.

741
Per parte dellillustrissimo Signor Marchese Giulio Montanto Governatore della citt e del Porto di Livorno, si fa per pubblico Bando Bandire et notificare a cia-scheduna persona da qual se voglia stato grado et conditione si sia non dare molestia n fastidio con fatti come in parole alli Ebreij alla pena di ducati 50, et il Padre sia tenuto per li figlioli et li Padroni per li garzoni et tutto a chiara no-tizia di ciascheduno.
Ad 29 Marzo 1638 fu bandito e publicato sudetto Bando nelli luoghi soliti di Li-vorno per me Jacopo Frosini Famiglio.

Questo bando, che un esempio lucido di tolleranza ha il suo richiamo politico e prece-dente giuridico verso la liberalit come gi ricordato che gi nel XIII secolo, fu accordata in Spagna alle minoranze religiose da re Alfonso X.
La pena pecuniaria per chi trasgredisce pari a una somma sufficientemente alta, consi-derato il livello economico del tempo, se consideriamo che per una dote ecclesiastica nel Granducato come nello stato pontificio le fonti del Seicento attestano che la dote minima era pari a un terzo di quella di una dote nuziale che era alta, la proporzione fatta.
Nel XVII secolo listituto familiare era patriarcale, pertanto il padre della famiglia era il diretto responsabile di quanto avveniva sotto il proprio tetto, e qui possiamo riconosce-re un tentativo di egalitarismo, convalidato dal fatto che il bando parla di ciascheduna persona, non distinguendo cio alcun privilegio di rango.
Rari sono i documenti in cui si segnalano disordini tra le varie etnie, e laddove incontriamo ostacoli di tipo comunicativo troviamo che il denominatore comune la struttura clericale; facendo riferimento alle diverse etnie presenti nel territorio labronico sin dal Seicento si parla di nazioni . Questo termine ha un valore oltre il senso ideale. La presenza di una minoranza che d un incremento notevole al flusso economico deve anche potersi gestire sia nel culto come nella sepoltura. Se la prima sinagoga fu edificata nel 1594 e la seconda nel 1603 (distrutta durante la seconda guerra mondiale), larticolo 42 delle livornine, datate 1591, riconosceva il diritto di seppellire i defunti in un campo acquisibile tra Pisa e Livorno. Era ovvio aspettarsi le rimostranze dellarcivescovo di Pisa e dallInquisizione .

Cimitero degli Ebrei
Con i privilegi del 10 Giugno 1793 fu concessa alla nazione Ebrea la facolt di acquistare un campo per destinarsi ad uso di Cimiterio
Iscritto Diploma 10 Giugno 1593 art. 37

Fu scelto a principio dalla Nazione un pezzo di terreno fuori dalla Porta a Pisa a mano sinistra immediatamente fuori dello spalto e che viene dimostrato anco di presente da una quantit di sepolcri di marmo bianco che tuttora rimangono sco-perti.
Non si rivela dai registri di questa segreteria per qual motivo convenisse alla na-zione ebrea abbandonare lantico suo cimiterio e trasferirlo alla Palla al maglio dove presentemente.

Comunque per sia ci accaduto egli certo dopo la detta traslazione gli Ebrei fecero le maggior premure al Governo affinch gli fosse permesso di circondare il nuovo Cimiterio con un muro.

LArcivescovo di Pisa ed il Padre Inquisitore si opposero sempre a tale richiesta, ma finalmente superata la loro ostinazione, ottennero gli Ebrei nel 1734 lintento desiderato con le seguenti condizioni
Di non poter apporre nel muro circondario veruna Iscrizione o Geroglifico,
Di non inalzare dentro il Circondario medesimo alcuna fabbrica e
Di costruire detto muro in guisa da non pregiudicare al buonordine delle for-tificazioni
Lettera n. 3 Dicembre 1734

Accresciuto notabilmente verso la met del Corrente Secolo il numero degli Ebrei in Livorno, la Nazione Implor di poter ampliare il suo Cimiterio in un campo confinante di diretto dominio dellopera del Duomo di Pisa, il che le fu accorda-to col Motuproprio
Lettera n. 4 Gennaio 1754
Il Motuproprio sussiste nei registri della Segreteria.

Le condizioni con le quali fu accordata alla Nazione Ebrea la detta grazia di am-pliazione furono le appresso
Che nel fare il nuovo Circondario fossero osservate tutte le restrizioni pre-scritte nella concessione del primo ottenuta nei 3 Dicembre 1734
Che si dovesse demolire il muro vecchio, che rimaneva dalla parte del luogo da acquistarsi per lampliazione, accio larea del Cimiterio non restasse divi-sa Che non si potesse fare veruna altra fabbrica nel nuovo Circondario n potesse questo restar tramezzato da muri trasversali, n dilatarsi lateralmen-te.
E che occorrendo fare una nuova ampliazione, dovesse questa eseguirsi da quella stessa parte dove era stata quella dallora a proseguirsi nelle terre del Maestrucci.
Cit. At. Motuproprio n 4 Gennaio 1754 e piante annesse.

Nel 1734 sono abbattute le rimostranze della sede episcopale pisana e gli ebrei possono erigersi i luoghi di sepoltura nel posto che stabiliranno, seppur devono sottostare ad al-cuni compromessi per ampliarlo.
Questo documento appartiene al periodo della casa di Lorena, che a seguito del trattato di Vienna, 1738, subentr allestinta famiglia medicea; gli Asburgo-Lorena prosegui-rono, in larga misura la politica medicea, come attestano le fonti .
Alla lettura attenta di questa glossa, tale infatti la fonte esaminata, evidente che la politica granducale a Livorno era protesa a far s che la citt ideale di impronta cinque-centesca potesse esserlo anche su fronte socio-politico. Queste conquiste della Nazione Ebraica, che furono peraltro risultati ottenuti anche da altre minoranze, sono un momen-to essenziale nella conquista dei diritti. Non si deve mai dimenticare che la Toscana era considerata una zona geografica di vasta apertura ideologica e culturale, apertura che si traduceva in azione politica ben specifica.
La glossa cita lIscritto Diploma 10 Giugno 1593 art. 37 in cui si concede luso di un campo per cimitero: le Livornine del 1591 sanciscono tale possibilit allarticolo 42, possibilit estesa a tutte le minoranze che vivenano nel comprensorio tra Pisa e Livorno. Dopo 141 anni gli ebrei possono pensare di chiedere di ingrandire il cimitero, richiesta che, come attesta la glossa era accresciuto notabilmente verso la met del Corrente Se-colo il numero degli Ebrei.

Delli schiavi che vengono alla Fede Cattolica
Li schiavi degli Ebrei che volessero convertirsi alla Religione Cattolica, devono essere rilasciati dai loro padroni senza alcuna rifusione di prezzo.
Lettera del Governatore 9 Luglio 1773 e 30 Agosto 1779

Cio che si osserva presentemente sopra tale materia forma una deroga al Privi-legio contenuto nel Diploma del 10 Giugno 1593 al n. 7 in ordine al quale li schiavi degli Ebrei non potevano aversi mai libert.
Non si rivela dai registri della segreteria da quale ordine si diparte la predetta deroga. Nella citata lettera del Governatore del luglio 1773 si accenna esser cio avvenuto anticamente. Tale limitazione di privilegio viene anco accennata nellannnotazione dellart. 6 del Diploma dei 10 Giugno 1593, ove dicesi di pi che gli schiavi delli Ebrei dovevano ogni anno presentarsi allesame per vedere se volessero abbracciare la Religione Cattolica.

Trattandosi di schiavi minori di anni 13, potrebbe nascere il dubbio se potessero accettarsi nei Catecumeni, avuto riflesso gli ordini dati col motuproprio del 13 settembre 1764 e con la lettera degli 8 Luglio 1766.

Questo dubbio si propone nella citata lettera del Governatore 30 Agosto 1779 e si fa derivare dalla ragione che compete certamente al Padrone una Podest sopra lo Schiavo, come al Padre sopra il Figlio.

Ed notabile lesempio addotto nella medesima lettera del 30 agosto 1779 di es-sere stato restituito ad un Turco un ragazzo schiavo, che erasi refugiato nei Cate-cumeni chietendo di essere ammesso nella Religione Cattolica
Lettera del Governatore n. 6 Ottobre 1761
Lettera 31 detto

per presumibile che potessero contribuire alla facilit della detta restituzione oltre let tenera dello schiavo anco i riguardi speciali che in quel tempo si usa-vano ai Turchi per la conservazione della Pace.
Citata lettera del Governatore 30 Agosto 1779

Dovreste poi cessare qualunque riguardo verso il padrone Ebreo e non curarsi la di lui Potest sopra lo schiavo minore di anni 13, mentre questi si scoprisse esser nato da Padre Cristiano e gi battezato, poich in tal caso resterebbe libe-ro ipso facto.

E ci a forma nel testo della Legge ultimamente his ita depositis codex de Epi-scopo et Clerico, e per la pratica costante che si tiene in Toscana.

Lettera 30 Agosto 1779. Lettera 4 Dicembre detto.

Queste missive governatoriali, tentano di sciogliere dei dubbi riguardo la conversione degli schiavi degli ebrei al cristianesimo.
Ci che appare chiaro che coloro che aspirano a convertirsi debbono riottenere la libert devono essere rilasciati dai loro Padroni senza alcuna rifusione di prezzo, e ci una conquista. Si deve interpretare tuttavia la legiferazione precedente, che, come attesta la fonte enigmatica: si accenna esser ci avvenuto anticamente, senza citare latto legislativo specifico. Il dubbio circa gli schiavi minori di tredici anni sembra essere un nodo, che sciolto dallultima parte della fonte. Questa fonte del 1779, o meglio questa esplicazione della legge esistente atto prammatico lo si deve inserire nei contesti sociali in cui gli ebrei erano inseriti. Il problema sciolto con un riferimento diploma-tico ben architettato, ma al tempo stesso doveroso: la conversione una espressione della coscienza, pertanto problema di competenza episcopale e della prassi ecclesiastica, mentre al governatore spetta la tutela dellindividuo. Questo assunto lo riscontriamo nellultima parte della fonte analizzata.

La lettura delle fonti esaminate, nella loro esiguit, ha permesso una sommaria ricostru-zione di alcuni aspetti dellazione politica dei Granduchi di Toscana. Anzitutto la popo-lazione livornese, nel 1609 era di 8000 abitanti, mentre per tutto il secolo successivo il computo arriva a 40000 abitanti.
La politica economica fu attuata attraverso riforme improntate agli sgravi e alla deburo-cratizzazione, quale la riforma delle dogane del 1675 e quindici anni prima erano state abolite le imposizioni della legislazione del 1643 al regime del deposito franco; non si hanno sostanziali differenze tra la politica medicea a quella lorenese.
Le ragioni storiche della politica antisemita debbono essere ricercate pi nel potere spirituale che nel temporale, basti ricordare che Giovanni III in aperta competizione con i re cattolici di Spagna attu una politica di repressione contro gli ebrei che ave-vano trovato riparo in Portogallo dopo lespulsione dalla Spagna del 1492.
Dal punto di vista religioso, ma anche di ragione politica inquisitoriale e papale, assi-stiamo ad unazione contraria al proselitismo, che gli ebrei non potevano attuare, pro-selitismo che veniva negato per le stesse motivazioni anche ad altre minoranze: siamo ancora lontani, almeno nellItalia tra Seicento e Settecento, a quella che dopo il 1789 sar la ventata delle coscienze borghesi e popolari di aspirare ad una piena libert di culto.
Antonio Di Giorgio