Halakhah 1,3: La punizione della fustigazione per la violazione dei divieti di —non vedere— e —non trovare— Chametz durante Pesach si applica solo se il trasgressore compie un atto illecito attivo, come acquistare o produrre lievito durante la festa. Il Rambam approfondisce qui la distinzione tra trasgressione attiva e passiva.
Tuttavia, se una persona possedeva già del Chametz prima di Pesach e all'inizio della festa non l'ha alienato lasciandolo in suo possesso, nonostante abbia violato due proibizioni, non viene fustigato poiché non ha commesso un atto illecito attivo (ma passivo). In questo caso, si applicano le —percosse per ribellione— (Makkat Mardut).
Halakhah 1,4: È proibito trarre qualsiasi beneficio dal Chametz che sia rimasto in possesso di un ebreo durante Pesach (Chametz she-avar alav ha-Pesach). Questa proibizione è stata istituita dai Maestri per sanzionare chi ha trasgredito i divieti di —non vedere— e —non trovare—. Tale divieto si applica anche se il lievito è stato lasciato inavvertitamente o per cause di forza maggiore, affinché nessuno sia tentato di conservare Chametz per beneficiarne dopo la festa.
Halakhah 1,5: Qualsiasi quantità di Chametz che venga mischiata ad un'altra sostanza durante Pesach, sia essa della stessa specie o di specie diversa, rende l'intera miscela proibita. Tuttavia, se il Chametz posseduto da un israelita durante Pesach viene mischiato dopo la festa, è permesso mangiarlo; i Saggi hanno penalizzato solo l'uso del Chametz puro, non quello delle miscele dopo la conclusione della festività.
Note:
1. Nel Talmud (Makkot) si chiarisce che senza un'azione intenzionale, pur essendoci una violazione evidente, non si applica la fustigazione della Torah. Il Kesef Mishneh conferma che il semplice mantenimento di Chametz preesistente è considerato un'omissione (mancata rimozione) e non un'azione punibile con i 39 colpi.
2. Si tratta di una sanzione di origine rabbinica, meno severa della fustigazione biblica, applicata per la disobbedienza ai decreti dei Saggi.
3. Sebbene il Rambam la indichi come istituzione rabbinica, secondo il Talmud (Pesachim 29b) vi sono opinioni che ne rintracciano il fondamento già nei versi della Torah.
4. Ad esempio, se un ladro sottrae del Chametz prima di Pesach e lo restituisce dopo la festa, quel prodotto resta comunque proibito al proprietario originale perché è esistito nel suo dominio (legale) durante la festa.
5. Normalmente, una sostanza proibita in una miscela viene annullata se rappresenta meno di un sessantesimo (1/60). Durante Pesach, però, questo principio non vale: anche una quantità minima (masha'u) proibisce tutto, basandosi sul verso: —non si troverà lievito nelle vostre case— (Esodo 12,19).
(a cura di Luciano Tagliacozzo)