Con la Legge 29 giugno 1939 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1939, n. 179), il regime fascista ha dettato norme restrittive e discriminatorie circa l'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica, sancendo di fatto l'emarginazione lavorativa e sociale dei professionisti ebrei.

Capo 1. Disposizioni generali

Art. 1. L'esercizio delle professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale, è, per i cittadini appartenenti alla razza ebraica, regolato dalle seguenti disposizioni.

Art. 2. Ai cittadini italiani di razza ebraica è vietato l'esercizio della professione di notaro. Ai cittadini non "discriminati" è vietato l'esercizio della professione di giornalista.

Art. 3. I cittadini di razza ebraica "discriminati" (ovvero coloro che godevano di eccezioni per meriti militari o civili) saranno iscritti in elenchi aggiunti in appendice agli albi professionali.

Art. 4. I cittadini italiani di razza ebraica "non discriminati" potranno essere iscritti esclusivamente in elenchi speciali e potranno continuare l'esercizio professionale con severe limitazioni.

Capo 2. Degli elenchi speciali e delle condizioni per essere iscritti

Art. 6. È fatto obbligo ai professionisti di denunciare la propria appartenenza alla razza ebraica entro venti giorni. I trasgressori sono puniti con l'arresto sino a un mese e l'ammenda sino a 3.000 lire. La cancellazione dagli albi ordinari deve avvenire entro il febbraio 1940.

Art. 9. Per essere iscritti negli elenchi speciali è necessario: essere cittadini italiani, di specchiata condotta morale e politica (non aver svolto azioni contrarie al Regime) e possedere i titoli di abilitazione.

Capo 3. Disciplina degli iscritti negli elenchi speciali

Art. 18. La commissione distrettuale può applicare sanzioni disciplinari, inclusa la cancellazione dall'elenco, per motivi di "manifesta indegnità morale e politica".

Capo 4. Dell'esercizio professionale degli iscritti

Art. 21. L'esercizio professionale è soggetto a limitazioni drastiche:
a) Salvo casi di urgenza, la professione deve essere esercitata esclusivamente a favore di persone appartenenti alla razza ebraica;
b) Ai professionisti ebrei non possono essere conferiti incarichi di pubblico ufficiale né attività per conto di enti pubblici.

Art. 25. È vietata qualsiasi forma di associazione o collaborazione professionale tra professionisti "ariani" e professionisti di razza ebraica.

Art. 26. L'esercizio abusivo delle attività vietate è punito ai sensi dell'Art. 348 del Codice Penale.

Capo 5. Disposizioni transitorie e finali

Art. 30. I giornalisti non discriminati cessano l'impiego e vengono cancellati dai fondi di previdenza (Istituto Arnaldo Mussolini).

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1939 - XVII