L'impegno granducale verso la minoranza ebraica, tra XVI e XVIII secolo.
[Estratto da: Antonio Di Giorgio, "L'impegno granducale verso la minoranza ebraica, tra XVI e XVIII secolo", in "CN - Comune Notizie", rivista del Comune di Livorno, n. 38, giugno 2002, pp. 9-20.]
Premessa
Il nome del villaggio dei pescatori di Livorno è citato per la prima volta all'inizio del X secolo (Livorna). Il documento datato 1089 col quale l'imperatore Enrico IV donò Livorno all'Opera Santa Maria della Primiziale di Pisa, e l'atto lasciato dalla contessa Matilde, datato 1103, definiscono la città quale Livornia castrum et curtis, castello e corte, termini propri che designavano il castrum come la guarnigione di difesa, e la curtis invece l'insieme di abitazioni e case degli abitanti della zona.
La storia medievale di Livorno è un susseguirsi di compravendite da parte delle più illustri potenze toscane del tempo. La città appartenne, con la donazione che la contessa Matilde fece alla chiesa pisana, al comprensorio pisano da cui era derivata. Al tempo della fioritura dei Comuni anche Livorno, che dipendeva da Pisa, si organizzò in Comune. L'arengo, o concione, si riuniva con gli uomini di età compresa tra i venti e i settanta anni, nei locali della Pieve per eleggere i propri funzionari e le guardie campestri.
Livorno venne fortificata nel 1392 da Pisa in appoggio al grande scalo marittimo di Porto Pisano. Passate ai genovesi all'inizio del XV secolo, le due località marittime furono vendute a Firenze per centomila fiorini, quando Pisa era ormai entrata nell'orbita medicea. Livorno cominciò a svilupparsi da allora come centro commerciale e nel Cinquecento, mentre il bacino di Porto Pisano si andava interrando, divenne, grazie a nuove strutture e fortificazioni, il più importante porto della Toscana. I Medici le accordarono notevoli sgravi fiscali e doganali fino a divenire, nel secolo seguente, vero porto franco, statuto che mantenne fino all'unità d'Italia.
Questa condizione privilegiata promosse un grande aumento della popolazione: questo periodo, a buon diritto, lo si può chiamare della liberalità granducale, ma sarebbe un errore pensare che la politica del Granduca fosse idealistica. La Toscana era in competizione con le grandi potenze europee, era il centro artistico di maggior prestigio, e non dimentichiamo l'apporto delle dottrine politiche nate a seguito del Principe di Niccolò Machiavelli. Fu così che giunsero a Pisa e Livorno greci ed ebrei spagnoli e portoghesi, che ebbero, con la Costituzione livornina del 1593, libertà di culto e di residenza.
L'immigrazione nel granducato, proveniente dalla penisola iberica, ha la sua ragione storica precisa. Terminata la Riconquista dopo sette secoli in cui i Mori si erano insidiati in Spagna, Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia unendosi in matrimonio sancirono l'unificazione dei territori, e nel marzo del 1492 — anno in cui Colombo cerca disperatamente di promuovere il viaggio per le Indie — i sovrani firmarono il decreto di espulsione degli ebrei dalla Spagna, decreto che si spiega solo con la politica dei cattolicissimi re di Spagna. Gli ebrei, che dai tempi di Alfonso X El Sabio godevano di prestigio, furono costretti a convertirsi o ad abbandonare tutto e riparare altrove. Questo stato di incertezza per gli ebrei significò persecuzione sociale e religiosa e durò a lungo. Nel 1591 Ferdinando de' Medici, terzo Granduca di Toscana, promulgò le Lettere patenti in cui invitava i mercanti di qualsivoglia nazione a Pisa e Livorno, promettendo altresì che i nuovi residenti avrebbero potuto liberamente professare il loro credo, garantendo protezione dall'Inquisizione: questo era un atto politico preciso contro la politica papale.
Fu il Seicento che esperimentò la politica modernista del Granduca e dei suoi successori, nonché delle diffidenze della popolazione.
Lettura e analisi di alcuni Bandi Granducali tra XVII e XVIII secolo
I Bandi granducali tra XVII e XVIII secolo ci offrono occasioni e spunti per ricostruire non solo l'assetto sociale della città labronica, e di leggere la politica dei granduchi facendo parlare le fonti, ma anche di rileggere la storia del tessuto sociale, attraverso una ricostruzione assai verosimile della vita quotidiana di una minoranza (ma non troppo) come fu l'ebraica.
Cosimo secondo 374
Gran Duca di ToscanaContinuando Sua Altezza nella buona, et santa mente de' sua Serenissimi Predecessori, et che dagl'Ebrei che abitano famigliarmente della sua città di Pisa, Porto et scalo di Livorno non sieno malamente usati, o, sinistramente interpretati i privilegi concessi loro in diversi tempi, massime dall'Altezza l'anno 1591-1593, o, in altri più veri tempi per moltiplicare gli habitatorij et aumentare il traffico a benefizio universale come si osserva nella città di Roma, Bologna, Ancona et in altri luoghi. Ordina al Comisario di Pisa et Governatore di Livorno et a ciascuno di essi et altri a chi s'aspetij in conformità de' buonij ordini, che non permetino et consentino in modo alcuno né sotto qualsivoglia pretesto, o quesito colore che gli Ebreij in alcuno di detti luoghi non habiti nelle case medesime, con i Cristiani, intendendo cohabitare quando entrasino per la medesima porta et si servino delle medesime scale ancorché le stanze o, appartamenti, fussino divisi et separatij.
Né che gli Ebreij in detti luoghi non tenghino servitori né serve cristiani che abitino con loro et in casa loro famigliarmente et che quando per qualche motivo urgente ocasione o per altro ocorresser loro valersi di Nutrici o Balie Cristiane per allattare i loro figlioli lo facino fuori delle loro case, ordinando a Bargielli et esecutori della Giustizia che ne tenghino diligente cura, facendolo anche ridure loro a memoria sotto quelle pecuniale et di corpo che più parrano ad arbitrio di chi averia da giudicare sicondo la qualità de' casi e delle trasgressioni. Volendo che per l'osservanza delle cose sopra dette la cognitione non solo appartenga al giudice delegato, a predetti Comesario e Governatore. Ancora respettivamente havendo luogo la preventione non ostante e tutto senza rinovatione de' sudetti Privilegij esauditore della Riformazione faccia fare nota di questo presente ordine alle memorie di detto archivio, e ne mandi copia autentica a Pisa e Livorno, contenendone la vigilanza nel Palazzo de' Pitti, in Firenze, li 26 luglio 1620.
Copia Il Gran duca di Toscana
Copia Curtio Pichena.
Il Bando è un atto di modifica dell'articolo 36 delle Livornine, articolo che prevedeva la modifica delle norme di convivenza tra cristiani ed ebrei. È diretto al "Comisario di Pisa et Governatore di Livorno et a ciascuno di essi et altri a chi s'aspetij in conformità de' buonij ordini". Sull'esempio di esperienze europee e nazionali "come si osserva nella città di Roma, Bologna, Ancona et in altri luoghi" il Granduca definisce per gli ebrei una determinata posizione: nasce così il quartiere, una sorta di isola, in cui comunque gli ebrei sono confinati. Esiste una differenza tra questa situazione e quella più estrema del ghetto: nel ghetto le restrizioni sono maggiori, e la libertà diviene nulla.
La città, che iniziava ad ampliarsi su più fronti (si tenga presente che lavoravano più cantieri per l'edificazione di case e di chiese, nonché l'ampliamento e la conservazione delle due Fortezze), iniziò ad assumere carattere multietnico. Dobbiamo comunque osservare, come scrisse lo storico inglese Fisher, che l'umanesimo del Rinascimento ebbe i suoi natali lontano dagli ideali di condiscendenza e pietà del medioevo, quanto ad ideali aristocratici. Gli intellettuali erano aristocratici e l'insegnamento dell'umanista si indirizzava a pochi, e le ragioni degli artisti e degli intellettuali faticavano ad imporsi nelle coscienze popolari: queste esigenze furono peraltro constatate con rammarico da Ariosto e da Tasso. Queste le premesse essenziali senza cui non è possibile leggere il tentativo della politica granducale di aprire una breccia e tracciare un nuovo percorso alle istanze della società in trasformazione: questa è la grande verità che statisti acuti come furono i Medici intuirono a discapito di altre pretese, senza dimenticare l'origine popolana di questa casata, arricchitasi con la mercatura e le attività di scambio, durante l'esperienza comunale di Firenze.
Il Bando chiarisce le limitazioni cui devono, tuttavia, sottostare gli ebrei: "gli Ebreij in detti luoghi non tenghino servitori né serve cristiani che abitino con loro et in casa loro famigliarmente". Questa separazione che sotto il profilo intenzionale sembrerebbe essere una contraddizione, in realtà è un compromesso cui il potere secolare deve sottostare a quello religioso. Il Bando è datato 1620, anno in cui era papa Paolo V, zelante riformatore, fermamente intenzionato a far applicare le decisioni stabilite dal Concilio di Trento, Concilio che definì la difesa e l'apologia di tutta la Tradizione della chiesa latina, a scapito del dialogo con tutte le sollecitazioni di riforma sorte sin dall'autunno del medioevo. Paolo V — come ha dimostrato Caracciolo — finì per assumere una politica di assolutismo monarchico, spiegabile con le istanze e le sollecitazioni provenienti da Francia, Spagna ed Austria, senza contare che Venezia aveva iniziato una legislazione contro l'istituzione di nuovi monasteri nei propri territori.
Il ruolo sociale degli Ebrei, sin dal medioevo, non li differenzia come stranieri, cioè quale gruppo senza patria a causa della diaspora, bensì integrati nel tessuto sociale consolidato; in compenso gli ebrei hanno assimilato i nemici agli stranieri, e, in caso di guerra, si poteva praticare lecitamente l'usura nei confronti dell'avversario.
Pertanto la legislazione granducale non poteva non tenere conto di tutte queste sollecitazioni esistenti, e dovendo fare equilibrio nell'azione politica, fu tentata la strada del compromesso, ed è pur vero che sia il Granduca che il Governatore di Livorno presero posizioni favorevoli verso le minoranze presenti in Livorno, posizioni che debbono essere lette sia da un punto di vista economico che da quello culturale. Tra le restrizioni, a svantaggio dei neonati vi era anche la delibera che "quando per qualche motivo urgente ocasione o per altro ocorresse loro valersi di Nutrici o Balie Cristiane per allattare i loro figlioli lo facino fuori delle loro case". Possiamo immaginare tutto il disagio di questa situazione, e possiamo immaginare anche l'umanesimo che da questo derivò.
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Per parte dell'illustrissimo Signor Marchese Giulio Montauto Governatore della città e del Porto di Livorno, si fa per pubblico Bando Bandire et notificare a ciascheduna persona da qual se voglia stato grado et conditione si sia non dare molestia né fastidio con fatti come in parole alli Ebreij alla pena di ducati 50, et il Padre sia tenuto per li figlioli et li Padroni per li garzoni et tutto a chiara notizia di ciascheduno.
Ad 29 Marzo 1638 fu bandito e publicato sudetto Bando nelli luoghi soliti di Livorno per me Jacopo Frosini Famiglio.
Questo bando, che è un esempio lucido di tolleranza, ha il suo richiamo politico e precedente giuridico verso la liberalità come già ricordato che già nel XIII secolo fu accordata in Spagna alle minoranze religiose da re Alfonso X. La pena pecuniaria per chi trasgredisce è pari a una somma sufficientemente alta, considerato il livello economico del tempo; se consideriamo che per una dote ecclesiastica nel Granducato come nello stato pontificio le fonti del Seicento attestano che la dote minima era pari a un terzo di quella di una dote nuziale che era alta, la proporzione è fatta. Nel XVII secolo l'istituto familiare era patriarcale, pertanto il padre della famiglia era il diretto responsabile di quanto avveniva sotto il proprio tetto, e qui possiamo riconoscere un tentativo di egalitarismo, convalidato dal fatto che il bando parla di "ciascheduna persona", non distinguendo cioè alcun privilegio di rango.
Rari sono i documenti in cui si segnalano disordini tra le varie etnie, e laddove incontriamo ostacoli di tipo comunicativo troviamo che il denominatore comune è la struttura clericale; facendo riferimento alle diverse etnie presenti nel territorio labronico sin dal Seicento si parla di "nazioni". Questo termine ha un valore oltre il senso ideale. La presenza di una minoranza che dà un incremento notevole al flusso economico deve anche potersi gestire sia nel culto come nella sepoltura. Se la prima sinagoga fu edificata nel 1594 e la seconda nel 1603 (distrutta durante la seconda guerra mondiale), l'articolo 42 delle livornine, datate 1591, riconosceva il diritto di seppellire i defunti in un campo acquisibile tra Pisa e Livorno. Era ovvio aspettarsi le rimostranze dell'arcivescovo di Pisa e dall'Inquisizione.
Cimitero degli Ebrei
Con i privilegi del 10 Giugno 1593 fu concessa alla nazione Ebrea la facoltà di acquistare un campo per destinarsi ad uso di Cimiterio.
Iscritto Diploma 10 Giugno 1593 art. 37.
Fu scelto a principio dalla Nazione un pezzo di terreno fuori dalla Porta a Pisa a mano sinistra immediatamente fuori dello spalto e che viene dimostrato anco di presente da una quantità di sepolcri di marmo bianco che tuttora rimangono scoperti. Non si rivela dai registri di questa segreteria per qual motivo convenisse alla nazione ebrea abbandonare l'antico suo cimiterio e trasferirlo alla Palla al maglio dove è presentemente.
Comunque per sia ciò accaduto è egli certo che dopo la detta traslazione gli Ebrei fecero le maggior premure al Governo affinché gli fosse permesso di circondare il nuovo Cimiterio con un muro. L'Arcivescovo di Pisa ed il Padre Inquisitore si opposero sempre a tale richiesta, ma finalmente superata la loro ostinazione, ottennero gli Ebrei nel 1734 l'intento desiderato con le seguenti condizioni:
- Di non poter apporre nel muro circondario veruna Iscrizione o Geroglifico;
- Di non inalzare dentro il Circondario medesimo alcuna fabbrica;
- Di costruire detto muro in guisa da non pregiudicare al buonordine delle fortificazioni.
Lettera n. 3 Dicembre 1734.
Accresciuto notabilmente verso la metà del Corrente Secolo il numero degli Ebrei in Livorno, la Nazione Implorò di poter ampliare il suo Cimiterio in un campo confinante di diretto dominio dell'opera del Duomo di Pisa, il che le fu accordato col Motuproprio.
Lettera n. 4 Gennaio 1754.
Il Motuproprio sussiste nei registri della Segreteria.
Le condizioni con le quali fu accordata alla Nazione Ebrea la detta grazia di ampliazione furono le appresso:
Che nel fare il nuovo Circondario fossero osservate tutte le restrizioni prescritte nella concessione del primo ottenuta nei 3 Dicembre 1734. Che si dovesse demolire il muro vecchio, che rimaneva dalla parte del luogo da acquistarsi per l'ampliazione, acciò l'area del Cimiterio non restasse divisa. Che non si potesse fare veruna altra fabbrica nel nuovo Circondario né potesse questo restar tramezzato da muri trasversali, né dilatarsi lateralmente. E che occorrendo fare una nuova ampliazione, dovesse questa eseguirsi da quella stessa parte dove era stata quella d'allora a proseguirsi nelle terre del Maestrucci.
Cit. At. Motuproprio n. 4 Gennaio 1754 e piante annesse.
Nel 1734 sono abbattute le rimostranze della sede episcopale pisana e gli ebrei possono erigersi i luoghi di sepoltura nel posto che stabiliranno, seppur devono sottostare ad alcuni compromessi per ampliarlo. Questo documento appartiene al periodo della casa di Lorena, che a seguito del trattato di Vienna, 1738, subentrò all'estinta famiglia medicea; gli Asburgo-Lorena proseguirono, in larga misura, la politica medicea, come attestano le fonti. Alla lettura attenta di questa glossa, tale infatti è la fonte esaminata, è evidente che la politica granducale a Livorno era protesa a far sì che la città ideale di impronta cinquecentesca potesse esserlo anche su fronte socio-politico. Queste conquiste della Nazione Ebraica, che furono peraltro risultati ottenuti anche da altre minoranze, sono un momento essenziale nella conquista dei diritti. Non si deve mai dimenticare che la Toscana era considerata una zona geografica di vasta apertura ideologica e culturale, apertura che si traduceva in azione politica ben specifica.
La glossa cita l'Iscritto Diploma 10 Giugno 1593 art. 37 in cui si concede l'uso di un campo per cimitero: le Livornine del 1591 sanciscono tale possibilità all'articolo 42, possibilità estesa a tutte le minoranze che vivevano nel comprensorio tra Pisa e Livorno. Dopo 141 anni gli ebrei possono pensare di chiedere di ingrandire il cimitero, richiesta che, come attesta la glossa, "era accresciuto notabilmente verso la metà del Corrente Secolo il numero degli Ebrei".
Delli schiavi che vengono alla Fede Cattolica
Li schiavi degli Ebrei che volessero convertirsi alla Religione Cattolica, devono essere rilasciati dai loro padroni senza alcuna rifusione di prezzo.
Lettera del Governatore 9 Luglio 1773 e 30 Agosto 1779.
Ciò che si osserva presentemente sopra tale materia forma una deroga al Privilegio contenuto nel Diploma del 10 Giugno 1593 al n. 7 in ordine al quale li schiavi degli Ebrei non potevano aversi mai libertà. Non si rivela dai registri della segreteria da quale ordine si diparte la predetta deroga. Nella citata lettera del Governatore del luglio 1773 si accenna esser ciò avvenuto anticamente. Tale limitazione di privilegio viene anco accennata nell'annotazione dell'art. 6 del Diploma dei 10 Giugno 1593, ove dicesi di più che gli schiavi delli Ebrei dovevano ogni anno presentarsi all'esame per vedere se volessero abbracciare la Religione Cattolica.
Trattandosi di schiavi minori di anni 13, potrebbe nascere il dubbio se potessero accettarsi nei Catecumeni, avuto riflesso gli ordini dati col motuproprio del 13 settembre 1764 e con la lettera degli 8 Luglio 1766. Questo dubbio si propone nella citata lettera del Governatore 30 Agosto 1779 e si fa derivare dalla ragione che compete certamente al Padrone una Podestà sopra lo Schiavo, come al Padre sopra il Figlio.
Ed è notabile l'esempio addotto nella medesima lettera del 30 agosto 1779 di essere stato restituito ad un Turco un ragazzo schiavo, che erasi refugiato nei Catecumeni chietendo di essere ammesso nella Religione Cattolica.
Lettera del Governatore n. 6 Ottobre 1761, Lettera 31 detto.
È per presumibile che potessero contribuire alla facilità della detta restituzione oltre l'età tenera dello schiavo anco i riguardi speciali che in quel tempo si usavano ai Turchi per la conservazione della Pace.
Citata lettera del Governatore 30 Agosto 1779.
Dovreste poi cessare qualunque riguardo verso il padrone Ebreo e non curarsi la di lui Potestà sopra lo schiavo minore di anni 13, mentre questi si scoprisse esser nato da Padre Cristiano e già battezzato, poiché in tal caso resterebbe libero ipso facto. E ciò a forma nel testo della Legge ultimamente his ita depositis codex de Episcopo et Clerico, e per la pratica costante che si tiene in Toscana.
Lettera 30 Agosto 1779. Lettera 4 Dicembre detto.
Queste missive governatoriali tentano di sciogliere dei dubbi riguardo la conversione degli schiavi degli ebrei al cristianesimo. Ciò che appare chiaro è che coloro che aspirano a convertirsi debbono riottenere la libertà "devono essere rilasciati dai loro Padroni senza alcuna rifusione di prezzo", e ciò è una conquista. Si deve interpretare tuttavia la legiferazione precedente, che, come attesta la fonte enigmatica: "si accenna esser ciò avvenuto anticamente", senza citare l'atto legislativo specifico. Il dubbio circa gli schiavi minori di tredici anni sembra essere un nodo, che è sciolto dall'ultima parte della fonte. Questa fonte del 1779, o meglio questa esplicazione della legge esistente atto prammatico, lo si deve inserire nei contesti sociali in cui gli ebrei erano inseriti. Il problema è sciolto con un riferimento diplomatico ben architettato, ma al tempo stesso doveroso: la conversione è una espressione della coscienza, pertanto problema di competenza episcopale e della prassi ecclesiastica, mentre al governatore spetta la tutela dell'individuo. Questo assunto lo riscontriamo nell'ultima parte della fonte analizzata.
La lettura delle fonti esaminate, nella loro esiguità, ha permesso una sommaria ricostruzione di alcuni aspetti dell'azione politica dei Granduchi di Toscana. Anzitutto la popolazione livornese, nel 1609 era di 8000 abitanti, mentre per tutto il secolo successivo il computo arriva a 40000 abitanti. La politica economica fu attuata attraverso riforme improntate agli sgravi e alla deburocratizzazione, quale la riforma delle dogane del 1675 e quindici anni prima erano state abolite le imposizioni della legislazione del 1643 al regime del deposito franco; non si hanno sostanziali differenze tra la politica medicea e quella lorenese.
Le ragioni storiche della politica antisemita debbono essere ricercate più nel potere spirituale che nel temporale, basti ricordare che Giovanni III in aperta competizione con i re cattolici di Spagna attuò una politica di repressione contro gli ebrei che avevano trovato riparo in Portogallo dopo l'espulsione dalla Spagna del 1492. Dal punto di vista religioso, ma anche di ragione politica inquisitoriale e papale, assistiamo ad un'azione contraria al proselitismo, che gli ebrei non potevano attuare, proselitismo che veniva negato per le stesse motivazioni anche ad altre minoranze: siamo ancora lontani, almeno nell'Italia tra Seicento e Settecento, a quella che dopo il 1789 sarà la ventata delle coscienze borghesi e popolari di aspirare ad una piena libertà di culto.
Fonte: Tratto da Comune notizie, rivista del comune di Livorno n. 38 Giugno 2002; pp. 9-20. a firma di Antonio Di Giorgio