Regio Decreto-Legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728

Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia e Imperatore d'Etiopia.

Ritenuta la necessità urgente e assoluta di provvedere; visto l'Art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, di concerto coi Ministri per gli Affari Esteri, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze e per le Corporazioni; abbiamo decretato e decretiamo:

Capo I - Provvedimenti relativi ai matrimoni

Art. 1. Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.

Art. 2. Fermo il divieto di cui all'Art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministero per l'Interno. I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.

Art. 3. Fermo il divieto di cui all'Art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle amministrazioni delle Province, dei Comuni, degli enti parastatali e delle associazioni sindacali ed enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera. La trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del grado.

Capo II - Degli appartenenti alla razza ebraica

Art. 8. Agli effetti di legge: a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica; b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera; c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre; d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto a una comunità israelitica. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1° ottobre 1938-XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica.

Art. 10. I cittadini italiani di razza ebraica non possono: a) prestare servizio militare in pace e in guerra; b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica; c) essere proprietari o gestori di aziende dichiarate interessanti la difesa della nazione e di aziende che impieghino cento o più persone; d) essere proprietari di terreni che abbiano un estimo superiore a lire cinquemila; e) essere proprietari di fabbricati urbani che abbiano un imponibile superiore a lire ventimila.

Art. 13. Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica: a) le Amministrazioni dello Stato; b) il Partito Nazionale Fascista; c) le amministrazioni delle Province, dei Comuni e degli enti pubblici di assistenza; d) le aziende municipalizzate; e) gli enti parastatali; f) le società il cui capitale sia costituito per almeno metà dallo Stato; g) le banche di interesse nazionale; h) le imprese private di assicurazione.

Art. 17. È vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei possedimenti dell'Egeo.

Capo III - Disposizioni transitorie e finali

Art. 20. I dipendenti degli enti indicati nell'Art. 13, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 23. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a ebrei stranieri posteriormente al 1° gennaio 1919 si intendono a ogni effetto revocate.

Art. 24. Gli ebrei stranieri che abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno dopo il 1° gennaio 1919 debbono lasciare il territorio entro il 12 marzo 1939-XVII. Coloro che non avranno ottemperato saranno puniti con l'arresto e l'espulsione.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938-XVII.

Vittorio Emanuele, Mussolini, Ciano, Solmi, Di Revel, Lantini