La Torah ci comanda:

Per sette giorni mangerete azzime, ma prima che giunga il primo giorno, distruggerete nelle vostre case ogni lievito; poiché chiunque mangi sostanze lievitate dal primo giorno fino al settimo sarà recisa quella persona di mezzo a Israele (Esodo 12:15).
Per sette giorni non si troverà lievito nelle vostre case, poiché chiunque mangi sostanza lievitata sarà recisa quella persona dalla congrega di Israele, si tratti di uno straniero residente nel vostro paese o di un indigeno (Esodo 12:19).
Durante i sette giorni si mangerà pane azzimo; e non apparirà presso di te né pane lievitato né lievito in tutto il tuo territorio (Esodo 13:7).

La Halakhà deriva da questi comandamenti la proibizione di ricavare durante Pesach qualunque beneficio dal Chametz. Se una persona resta in possesso di Chametz durante Pesach, trasgredisce a due comandamenti negativi:

  1. "Non si troverà lievito nelle vostre case".
  2. "Non apparirà presso di te né pane lievitato né lievito".

È un comandamento positivo della Torah la rimozione del Chametz prima dell'orario in cui diviene proibito mangiarne: "Prima che giunga il primo giorno, toglierete dalle vostre case ogni lievito"; la tradizione ci dice che il "primo giorno" è il 14 di Nissan, quando nel pomeriggio avveniva il sacrificio pasquale.

Cosa significa distruggere il Chametz menzionato dalla Torah? Significa annullarlo nel proprio cuore (Bittul) e considerarlo polvere della terra, avendo l'assoluta convinzione di non possedere più alcun lievito.

Per decreto rabbinico si cerca il Chametz in tutta la casa, negli angoli più nascosti; si conclude la ricerca la sera del 14 di Nissan a lume di candela (Bedikat Chametz) e si brucia tutto il residuo la mattina successiva (Biur Chametz), entro la tarda mattinata.

### La Vendita (Mekhirat Chametz)

Che cosa si intende per vendita del Chametz? Alcune persone possiedono considerevoli quantitativi di lievitati di rilevante valore economico (ad esempio negozianti o produttori). I nostri Saggi, temendo che tali persone non resistessero alla tentazione di non distruggere tutto il Chametz prima di Pesach, istituirono la vendita del Chametz, permisero cioè di venderlo legalmente a persone non ebree.

La vendita a un non ebreo può sembrare una finzione legale, poiché la persona che compra sa bene che al termine di Pesach rivenderà il tutto al venditore originario. Queste riserve sono però irrilevanti in quanto la compravendita avviene con reale passaggio di denaro, sulla base di un contratto di vendita corretto e giuridicamente vincolante. C'è una regola generale nel diritto ebraico che stabilisce che le intenzioni interne, al contrario delle azioni formali, non hanno rilevanza legale in sede contrattuale.

Troviamo un'allusione alla vendita del Chametz nella Mishnah: "Finché è permesso mangiare Chametz alla vigilia di Pesach, lo si può dare come alimento agli animali e venderlo a non ebrei" (Pesachim 2:1). Il Talmud riporta la disputa tra le scuole di Hillel e Shammai circa l'orario massimo per la vendita (Shabbat 18b): secondo Shammai può essere venduto solo fino a un orario che lasci al compratore il tempo di consumarlo prima di Pesach; secondo Hillel, finché è permesso mangiarne, è permesso venderlo.

Le modalità odierne della vendita sono basate su antiche fonti: nella Toseftà (Pesachim cap. 2) e nel Talmud Gerosolimitano troviamo: "Se un ebreo e un non ebreo viaggiano per nave e l'ebreo possiede Chametz, esso può venderlo o regalarlo al non ebreo e riaverlo dopo Pesach, purché il passaggio sia reale".

Questa fonte mostra chiaramente che lo scopo dell'ebreo è quello di aggirare la proibizione di possedere Chametz durante Pesach e la vendita è fatta con l'intesa che lo riacquisterà successivamente. Nondimeno, se la vendita non segue una procedura legale rigorosa, essa non ha valore e il risultato sarà il possesso vietato di Chametz durante la festa. I Saggi hanno dunque stabilito che la vendita deve essere diretta, di Chametz ben identificato e riunito in uno specifico luogo al quale il compratore possa accedere. Deve esservi un contratto reale e un acconto in denaro.

Al giorno d'oggi è uso accettato in tutto il mondo ebraico effettuare una vendita collettiva nella quale l'intera comunità dà al Rabbino o al Tribunale Rabbinico (Bet Din) locale la procura a vendere il proprio Chametz. Solo essi hanno infatti la competenza necessaria per stendere un regolare contratto che soddisfi tutte le sottigliezze della Halakhà e della legge civile.

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