La Torah ci comanda:
"Per sette giorni mangerete azzime, ma prima che giunga il primo giorno, distruggerete nelle vostre case ogni lievito; poiché chiunque mangi sostanze lievitate dal primo giorno fino al settimo, sarà recisa quella persona di mezzo ad Israele" (Esodo 12:15).
"Per sette giorni non si troverà lievito nelle vostre case, poiché chiunque mangi sostanza lievitata sarà recisa quella persona dalla congrega di Israele, si tratti di uno straniero residente nel vostro paese o di un indigeno" (Esodo 12:19).
"Durante i sette giorni si mangerà pane azzimo; e non apparirà presso di te né pane lievitato né lievito in tutto il tuo territorio" (Es. 13:7).
La Halakhah deriva da questi comandamenti la proibizione di ricavare durante Pesach qualunque beneficio dal Chamez. Se una persona resta in possesso di Chamez durante Pesach, trasgredisce a due comandamenti negativi:
- Non si troverà lievito nelle vostre case.
- Non apparirà presso di te né pane lievitato né lievito.
È un comandamento positivo della Torah la rimozione del Chamez prima dell'orario in cui diviene proibito mangiarne: "prima che giunga il primo giorno, toglierete dalle vostre case ogni lievito". La tradizione ci insegna che il "primo giorno" indicato è il 14 di Nisan, quando nel pomeriggio avveniva il sacrificio pasquale.
Cosa significa distruggere il Chamez menzionato dalla Torah? Significa annullarlo nel proprio cuore (Bittul) e considerarlo polvere della terra, avendo l'assoluta convinzione di non possedere più alcun lievito. Per decreto rabbinico, si cerca il Chamez in tutta casa, negli angoli più nascosti; si conclude la ricerca la sera del 14 di Nisan a lume di candela (Bedikat Chamez); si brucia tutto il residuo la mattina successiva (Biur Chamez), entro la tarda mattinata.
La Vendita del Chamez (Mechirat Chamez)
Alcune persone possiedono considerevoli quantitativi di Chamez di rilevante valore economico (scorte di negozi, fabbriche o liquori). I nostri saggi, temendo che tali persone non resistessero alla tentazione di non distruggere tutto prima di Pesach, istituirono la vendita del Chamez a un non-ebreo.
La vendita può sembrare una finzione legale, poiché il venditore spera di riacquistare il tutto al termine della festa. Tuttavia, queste riserve sono irrilevanti per la legge: la compravendita avviene con reale scambio di denaro, sulla base di un contratto vincolante. Nel diritto ebraico le intenzioni interiori non hanno rilevanza legale di fronte ad azioni formali corrette. Troviamo un'allusione a ciò nella Mishnah: finché è permesso mangiarne, si può dare il lievito come alimento agli animali o venderlo a non-ebrei (Pesachim 2:1).
Le modalità odierne sono basate su antiche fonti: nella Tosefta e nel Talmud Yerushalmi si legge che se un ebreo e un non-ebreo viaggiano su una nave, l'ebreo può vendere o regalare il proprio Chamez al compagno e riaverlo dopo Pesach, purché il passaggio di proprietà sia reale. I saggi hanno stabilito che la vendita deve essere documentata, riguardare Chamez ben identificato in uno specifico luogo accessibile all'acquirente e prevedere un contratto giuridicamente valido.
Al giorno d'oggi è uso accettato effettuare una vendita collettiva: l'intera comunità conferisce al Rabbino o al Tribunale Rabbinico (Beit Din) la procura a vendere il proprio Chamez. Solo le autorità rabbiniche hanno infatti la competenza per stendere un contratto che soddisfi tutte le complessità della Halakhah e della legge civile locale.